Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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f. Prestazioni escluse dall’imposta
L’articolo 18 D-LIVA del modulo «Legge fiscale»233 contiene un ampio elenco di prestazioni (forniture e prestazioni di servizi) escluse dall’imposta. L’imposta sulle cosiddette operazioni preliminari – destinate al conseguimento, in territorio svizzero o all’estero, di simili operazioni escluse dall’imposta – non può essere dedotta come imposta precedente. Il catalogo negativo dell’articolo 18 D-LIVA del modulo «Legge fiscale» corrisponde per l’essenziale all’enumerazione dell’articolo 13 della Sesta Direttiva CE, che opera una distinzione tra le esenzioni di determinate attività destinate al benessere comune (Parte A) e le altre esenzioni senza deduzione dell’imposta precedente (Parte B).
Le differenze notevoli tuttora esistenti nella LIVA in ambito di educazione e di insegnamento (art. 18 n. 11 LIVA) – differenze a mente delle quali il concetto di «insegnamento» è interpretato in maniera molto ampia – sono livellate in misura significativa dal nuovo testo dell’articolo 18 capoverso 1 D-LIVA del modulo «Legge fiscale». Su questo punto è realizzata un’ampia concordanza con la Sesta Direttiva CE234.
L’articolo 18 capoverso 1 numero 7 D-LIVA del modulo «Legge fiscale» stabilisce che numerose prestazioni di servizi culturali sono escluse dall’imposta purché siano eseguite direttamente al pubblico. La legislazione comunitaria accorda l’esenzione impropria soltanto alla condizione restrittiva che le prestazioni di servizi culturali (che dovranno essere descritte più dettagliatamente dagli Stati membri) e le forniture di beni ad esse strettamente vincolate siano eseguite da istituzioni di diritto pubblico o da altre istituzioni riconosciute dai pertinenti Stati membri (art. 13 Parte A cpv. l lett. n della Sesta Direttiva CE). Gli Stati membri possono inoltre fare dipendere la concessione dell’esenzione impropria alle istituzioni senza carattere di diritto pubblico da determinate condizioni, enumerate dall’articolo 13 Parte A capoverso 2 lettera a della Sesta Direttiva CE.
La LIVA e il presente disegno di legge non contemplano una disposizione secondo la quale le attività degli enti pubblici di radiodiffusione e di televisione – eccettuate le attività di carattere pubblicitario – sono escluse dall’imposta (art. 13 Parte A cpv. 1 lett. q della Sesta Direttiva CE). Per contro, conformemente all’articolo 22 capoverso 1 lettera b D-LIVA del modulo «Legge fiscale», le prestazioni di servizi delle società di radio e televisione, eccettuate le prestazioni di carattere pubblicitario, sono imposte all’aliquota ridotta del 2,4 percento. Nel contesto del modulo «Aliquota unica» queste prestazioni di servizi sono imposte all’aliquota unica del 6,2 percento e nel modulo «2 aliquote» all’aliquota normale del 7,6 percento.
4.4.2 Prestazioni esenti dall’imposta
Le disposizioni relative alla cosiddetta esenzione propria (art. 19 D-LIVA) sono in particolare destinate all’attuazione del principio del Paese di destinazione. La Sesta Direttiva CE contempla disposizioni corrispondenti agli articoli 14 e 15. In conformità con l’articolo 15 numero 1 della Sesta Direttiva CE, le forniture di beni trasportati o spediti direttamente all’estero sono esenti dall’imposta (art. 19 cpv. 1 n. 1 D-
233 Anche i moduli «Aliquota unica» e «2 aliquote» contemplano ancora alcune prestazioni escluse dall’imposta.
234 Art. 13 Parte A cpv. l lett. i della Sesta Direttiva CE.