Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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LIVA). Sono inoltre esenti dall’imposta i mezzi di trasporto ferroviari messi a disposizione per l’uso o il godimento all’estero.
4.4.3 Assoggettamento all’imposta a. Limiti di cifra d’affari
Secondo l’articolo 9 capoverso 1 D-LIVA diviene di massima contribuente soltanto chi realizza cifre d’affari annue superiori a 100’000 franchi. Questa cifra d’affari è calcolata in funzione delle controprestazioni ricevute (art. 9 cpv. 2 D-LIVA).
Conformemente all’articolo 24 della Sesta Direttiva CE, gli Stati membri hanno di massima il diritto di prevedere un’esenzione fiscale per le piccole imprese purché la loro cifra d’affari annua non superi 5’000 euro e che l’imposizione normale delle piccole imprese non sia resa difficile dalla loro attività o struttura. A determinate condizioni esiste inoltre la possibilità di spostare verso l’alto questi limiti di cifra d’affari.
Ne risulta evidente che la Svizzera ha stabilito, rispetto alla legislazione comunitaria, un elevato limite di cifra d’affari che fonda l’assoggettamento. Il § 19 capoverso 1 l D-UStG prevede ad esempio la rinuncia alla riscossione dell’imposta sulla cifra d’affari dalle imprese soltanto se l’imposta relativa all’anno civile precedente non ha superato 17’500 euro e non supererà verosimilmente 50’000 euro nel corso dell’anno civile corrente235.
b. Imposizione di gruppo
In virtù dell’articolo 12 D-LIVA possono costituire su richiesta un unico soggetto fiscale (cosiddetto gruppo) le imprese con sede o stabilimento d’impresa in Svizzera che secondo l’insieme delle circostanze di fatto sono strettamente vincolate tra di loro sotto un direzione unica, attraverso la maggioranza dei voti o altrimenti. Rispetto alla legislazione comunitaria, la normativa adottata dal disegno di legge costituisce una soluzione molto liberale.
La Sesta Direttiva CE non prescrive l’introduzione dell’imposizione di gruppo (= Organschaft [società integrata]) agli Stati membri. Essa offre loro unicamente la possibilità di prevederla – previa consultazione del Comitato consultivo per l’imposta sul valore aggiunto – per le persone residenti che di fatto sono giuridicamente indipendenti, ma sono strettamente vincolate da relazioni finanziarie, economiche e organizzative reciproche (art. 4 cpv. 4 sottocapoverso 2 della Sesta Direttiva CE). Fra gli Stati membri dell’UE, fra l’altro la Germania, la Gran Bretagna, l’Italia, i Paesi Bassi e l’Austria conoscono una simile riunione di ditte giuridicamente indipendenti in un’unità di imposta sul valore aggiunto. La legislazione germanica in particolare non prevede alcun margine di strutturazione per quanto concerne la composizione del gruppo. Piuttosto, purché siano adempite le condizioni della società integrata, le persone giuridiche subordinate (società integrate, società filiali) devono senz’altro essere considerate indipendenti, come gli impiegati dell’impresa sovraordinata (società integratrice, società madre). L’imprenditore è la società integratrice (§ 2 cpv. 2 n. 2 D-UStG).
235 Cfr. in merito il compendio dell’allegato 2.