Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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c. Opzioni
Un’impresa può sottoporsi volontariamente all’assoggettamento purché faccia fronte agli impegni vincolati all’assoggettamento e a condizione che la sede della sua attività economica o il suo stabilimento d’impresa siano situati in territorio svizzero oppure che esso serva ad agevolare la riscossione dell’imposta, garantendo la neutralità concorrenziale (art. 10 D-LIVA). Le persone contribuenti possono inoltre optare su richiesta a favore dell’imposizione delle prestazioni escluse dall’imposta. Un’eccezione è costituita dalle prestazioni di servizi finanziarie e assicurative (art. 15 D-LIVA).
È stata così adottata una normativa che va ben oltre il quadro della Sesta Direttiva CE. Infatti la legislazione comunitaria non conosce affatto l’opzione per l’assoggettamento soggettivo, perché secondo la Sesta Direttiva CE tutte le persone che esercitano dal loro luogo un’attività economica autonoma e indipendente diventano di massima contribuenti. Per quanto concerne l’opzione nell’ambito delle prestazioni escluse dall’imposta, in virtù dell’articolo 13 Parte C della Sesta Direttiva CE gli Stati membri hanno la possibilità di concedere ai contribuenti il diritto di opzione soltanto per un numero limitato di operazioni. Si tratta nella fattispecie di operazioni nel contesto della locazione e dell’affitto di immobili (lett. a) e di operazioni nel quadro del traffico monetario e di capitali come pure, a determinate condizioni, nell’ambito della fornitura di fondi edificati e non edificati (lett. b). Spetta comunque agli Stati membri decidere se limitare il diritto di opzione o se rinunciare interamente alla concessione di tale diritto. Per esempio la Germania ha fatto uso di questo diritto. In tal senso l’imprenditore può rinunciare all’esenzione fiscale soltanto se l’operazione è eseguita a un altro imprenditore per l’impresa di quest’ultimo (§ 9 Abs. l D-UStG).
Durante un periodo determinato di transizione gli Stati membri sono inoltre liberi di prevedere la possibilità di opzione per una durata limitata per ulteriori operazioni escluse dall’imposta (art. 28 cpv. 3 lett. c in relazione con l’Allegato G della Sesta Direttiva CE).
4.4.4 Calcolo dell’imposta a. Controprestazione
La controprestazione costituisce di massima la base di calcolo dell’imposta (art. 20 cpv. 1 e art. 3 lett. g D-LIVA). Fa parte della controprestazione tutto ciò che il destinatario o il terzo in sua vece dà in cambio della fornitura o della prestazione di servizi. Nel caso della fornitura o della prestazioni di servizi a una persona prossima si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti (art. 20 cpv. 2 D-LIVA). A prescindere dalle osservazioni della lettera b qui appresso, questa disposizione è eurocompatibile e non esige ulteriori spiegazioni.
b. Sussidi
Secondo l’articolo 25 capoverso 1 lettera a D-LIVA i sussidi e gli altri contributi di diritto pubblico originano ai contribuenti una riduzione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente.
La legislazione comunitaria adotta in merito un approccio più differenziato, nel senso che, nelle forniture di beni e nelle prestazioni di servizi, i sussidi che sono direttamente in relazione al prezzo di queste prestazioni sono compresi nella contropre-