Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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stazione e devono quindi essere imposti (art. 11 Parte A cpv. l lett. a della Sesta Direttiva CE). Di conseguenza, la legislazione tedesca in materia di imposta sul valore aggiunto opera una distinzione tra i cosiddetti contributi impropri e contributi propri. Si è in presenza di un contributo improprio, imponibile all’imposta sul valore aggiunto, quando si verifica uno scambio di prestazioni tra l’impresa che effettua la prestazione (beneficiaria del pagamento) e quella che esegue il pagamento (datrice del contributo), perché il beneficiario del pagamento esegue la sua prestazione con il chiaro intento di ricevere una prestazione in cambio. Si è inoltre in presenza di un contributo improprio nel caso di una controprestazione supplementare data da un terzo, ossia di pagamenti effettuati da una persona diversa dal destinatario della prestazione. Si considerano invece autentici contributi, non imponibili, gli importi che non sono erogati in esecuzione di uno scambio di prestazioni ma che sono indipendenti dall’esecuzione di una determinata prestazione, e che vengono concessi per consentire al destinatario di effettuare la sua prestazione ad esempio per adempiere un compito di interesse pubblico. Rientrano nei contributi propri anche le indennità concesse per consentire al beneficiario del pagamento di essere effettivamente in grado di svolgere l’attività aziendale o di adempiere i compiti che gli incombono ai sensi dello scopo societario.

Per quanto concerne i sussidi senza carattere di controprestazione, gli Stati membri sono liberi di prevedere una riduzione della deduzione dell’imposta precedente (art. 19 cpv. l della Sesta Direttiva CE). Diversamente dalla Germania e dall’Austria – che concedono la deduzione dell’imposta precedente – la Francia prescrive a determinate condizioni una simile riduzione della deduzione dell’imposta precedente (art. 212 dell’Allegato II al CGI).236

c. Imposizione dei margini (imposizione della differenza)

Le disposizioni in materia di imposizione dei margini si fondano sulla Sesta Direttiva CE. A differenza di questa direttiva, l’articolo 21 D-LIVA prevede però che il rivenditore può applicare l’imposizione dei margini anche quando avrebbe potuto effettuare le deduzione dell’imposta precedente, ma non ha fatto uso di questa possibilità. La Sesta Direttiva CE contiene una disposizione corrispondente all’articolo 26a. Secondo questa disposizione, se il contribuente vende a un rivenditore oggetti usati, opere d’arte, pezzi da collezione o antichità, subentra, alle condizioni stabilite dalla direttiva, l’imposizione della differenza. Il nucleo dell’imposizione della differenza è costituito anche in questo caso dal fatto che la base di calcolo non è l’integralità della controprestazione, bensì l’importo della differenza tra l’intero prezzo di vendita pagato dall’acquirente e il prezzo di compera che da dovuto pagare il rivenditore. Oltre alle ulteriori condizioni menzionate dall’articolo 26a parte B della Sesta Direttiva CE, l’imposizione della differenza presuppone che non sia abbinata alcuna imposta sul valore aggiunto alla fornitura degli oggetti in questione a un rivenditore contribuente.

4.4.5 Aliquote d’imposta

Esiste una notevole differenza rispetto alla legislazione comunitaria anche in ambito di aliquote d’imposta. Il disegno di legge prevede nel modulo «Legge fiscale»

236 Per una spiegazione più dettagliata del trattamento dei sussidi in ambito di imposta sul valore aggiunto e per le eventuali possibilità di riforma della legislazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto cfr. il n. 6.1.