Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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un’aliquota normale del 7,6 percento, un’aliquota ridotta del 2,4 percento nonché un’aliquota speciale del 3,6 percento per le prestazione alberghiere, valida fino al 31 dicembre 2010. L’aliquota ridotta si applica in particolare ai generi alimentari di necessità quotidiana. Il modulo «Aliquota unica» prevede l’introduzione di un’aliquota unica del 6,2 percento per tutte le prestazioni imponibili. Il modulo «2 aliquote» infine introduce un cosiddetto sistema a due aliquote, con un’aliquota ridotta e un’aliquota normale.
Nell’UE le aliquote d’imposta, ossia il numero e il tasso delle aliquote, nonché la delimitazione dei beni forniti e delle prestazioni di servizi soggetti alle singole aliquote non sono ancora armonizzate. Gli Stati membri sono nondimeno obbligati ad applicare un’imposta generale sulla cifra d’affari con un’aliquota del 15 percento almeno (art. 12 cpv. 3 lett. a della Sesta Direttiva CE). Oltre a questa aliquota normale, l’Allegato H della Sesta Direttiva CE enumera determinate categorie di prestazioni per le quali gli Stati membri possono prevedere una o due aliquote ridotte del 5 percento almeno. Rientrano in particolare nell’ambito di queste prestazioni i beni di prima necessità, nonché le prestazioni che adempiono uno scopo di politica sociale o culturale. Inoltre l’importazione di beni deve sempre sottostare alla medesima aliquota applicabile alle forniture a livello nazionale (art. 12 cpv. 5 della Sesta Direttiva CE). Si garantisce in tal modo che i beni di origine nazionale ed estera sono gravate in misura uguale dal profilo dell’imposta sul valore aggiunto. Non esiste più la possibilità di prevedere un’aliquota più elevata per determinati gruppi di beni (p.es. beni di lusso).
In praticamente tutti gli Stati membri dell’UE sono applicati diverse aliquote d’imposta. La Danimarca e Slovacchia applicano invece un’aliquota unica, del 25 percento in Danimarca, del 19 percento in Slovacchia237.
4.4.6 Deduzione dell’imposta precedente
Nella misura in cui utilizza beni e prestazioni di servizi allo scopo di eseguire prestazioni imponibili, il contribuente è autorizzato a dedurre gli importi di imposta fatturatigli da altri contribuenti per prestazioni che aveva versato all’importazione dei beni. Il sistema della deduzione dell’imposta precedente è un elemento fondamentale dell’imposta sul valore aggiunto, strutturata secondo il principio dell’imposta onnifase al netto238. Essa costituisce lo strumento che permette sia lo sgravio di tutte le spese materiali necessarie al contribuente per conseguire cifre d’affari imponibili, sia la soppressione dell’imposizione dei beni di investimento e dei mezzi d’esercizio, ossia in breve della tassa occulta. Il principio della deduzione dell’imposta precedente descritto in questa sede è caratteristico non soltanto della Svizzera, ma anche della legislazione europea in materia di imposta sul valore aggiunto.
237 Cfr. la panoramica delle aliquote di imposta sul valore aggiunto nell’Unione Europea allegato 2
238 Cfr. in merito il n. 1.2.1.