Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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4.4.7 Procedura di imposizione

a. In generale

Conformemente all’articolo 56 capoverso 2 D-LIVA i contribuenti devono presentare di massima ogni trimestre (semestralmente in caso di rendiconto secondo il metodo dell’aliquota saldo) un rendiconto sulle cifre d’affari realizzate e sulle imposte precedenti deducibili. In casi motivati e alle condizioni stabilite dall’AFC possono essere autorizzati altri periodi di rendiconto (art. 56 cpv. 3 D-LIVA). Il rendiconto deve essere inoltrato all’AFC entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto (art. 52 cpv. 1 D-LIVA). Entro lo stesso termine, il contribuente è inoltre tenuto a versare all’AFC l’imposta dovuta per tale periodo (imposta sulla cifra d’affari dedotte le imposte precedenti) (art. 61 cpv. 1 D-LIVA). Una volta all’anno il contribuente deve procedere a un riconciliazione delle cifre d’affari con la contabilità (art. 53 cpv. 1 D-LIVA).

Queste disposizioni sulla procedura d’imposizione sono in armonia con la Sesta Direttiva CE, che accorda in merito un margine di strutturazione relativamente ampio agli Stati membri (art. 22 della Sesta Direttiva CE). Nell’attuazione della direttiva il legislatore germanico ha scelto l’anno civile come periodo di imposizione (§ 16 cpv. l D-UStG); sono fatti salvi in casi in cui subentra la cosiddetta imposizione singola (§ 16 Abs. 5 und § 21 D-UStG). La dichiarazione annuale è in genere preceduta da preavvisi – da consegnare ogni mese – nei quali l’imprenditore deve calcolare l’imposta per il periodo di preavviso (pagamento anticipato). Simultaneamente alla consegna del preavviso l’imprenditore deve effettuare il pagamento anticipato al fisco. Se risulta una differenza tra la somma dell’imposta sulla cifra d’affari calcolata nei preavvisi e il debito annuale di imposta sulla cifre d’affari, l’importo della differenza deve essere versato all’Intendenza delle finanze oppure essere rimborsato da quest’ultima. Questo tipo di rendiconto provvisorio è ignoto alla legislazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto.

b. Aliquote saldo

Per facilitare il rendiconto ai contribuenti con un cifra d’affari annua inferiore a 5 milioni di franchi e un onere di imposta inferiore a 100’000 franchi, l’articolo 54 capoverso 3 D-LIVA prevede la possibilità del rendiconto secondo il metodo dell’aliquota saldo.

Anche la legislazione comunitaria europea prevede a determinate condizioni che gli Stati membri applichino modalità semplificate di imposizione e di riscossione dell’imposta, purché non ne risultino riduzioni di imposta (art. 24 cpv. l della Sesta Direttiva CE). Fondandosi su questa norma il legislatore germanico ha ad esempio adottato una sezione intitolata «Forme speciali di imposizione [Besondere Besteuerungsformen]». In virtù di queste disposizioni gli imprenditori che non hanno l’obbligo di tenere una contabilità, effettuano regolarmente chiusure sulla base di rilevamenti annuali e la cui cifra d’affari nel corso dell’anno civile precedente non supera 61’356 euro possono essere autorizzati a calcolare gli importi di imposta precedente e l’imposta da versare sulla base di aliquote medie (§ 23 D-UStG in relazione con l’ordinanza di esecuzione della legge concernente l’imposta sulla cifra d’affari [UStDV]; cfr. anche il § 23 Ö-UStG). Nell’allegato ai §§ 69 e 70 UStDV sono inoltre enumerati i rami professionali e commerciali che possono fare uso di questa normativa.