Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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4.4.8 Importazione

Sottostà infine all’imposta l’importazione di beni (art. 36 segg. D-LIVA), ossia il semplice movimento di un oggetto attraverso la frontiera doganale svizzera. Inversamente la legislazione comunitaria dell’UE opera una distinzione tra il cosiddetto acquisto all’interno della Comunità (relazioni tra gli Stati membri) e l’importazione (relazioni tra gli Stati membri e uno Stato terzo).

a. Acquisto all’interno dell’Unione

Nell’UE le merci di un imprenditore di uno Stato membro destinate a un imprenditore di un altro Stato membro sono attualmente tassate esclusivamente nello Stato membro nel quale sono fornite. Al posto della comprova dell’esportazione subentra il rilascio del numero di identificazione di imposta sul valore aggiunto dell’acquirente della fornitura. Nel caso di simili forniture il venditore è esentato dall’imposta (con diritto alla deduzione dell’imposta precedente). Al posto della fattispecie fiscale dell’importazione è subentrata quella dell’acquisto all’interno della Comunità. In virtù di quest’ultima fattispecie l’acquirente deve calcolare l’imposta sulle sue compere (= acquisto). L’imposta sugli acquisti può essere dedotta come imposta precedente. Le norme relative alle aliquote d’imposta e alle basi di calcolo in ambito di acquisto corrispondono per l’essenziale alle prescrizioni relative alla vendita di queste merci all’interno dei singoli Stati membri. Invece le persone private che si recano per acquisti in un altro Stato membro devono pagare l’imposta sul valore aggiunto sul luogo dell’acquisto; al rientro in patria esse non devono più alcuna imposta sul valore aggiunto.

L’obiettivo finale dell’armonizzazione dell’imposta sulla cifra d’affari nell’UE consiste invece nell’imposizione di tutti i beni e prestazioni di serviti eseguite nello Stato membro di origine (cosiddetto principio dello Stato di origine). Dall’applicazione senza limiti del principio dello Stato di origine conseguirebbe però che l’imprenditore che realizza operazioni all’interno della Comunità non potrebbe sempre trattarle come operazioni di esportazione, esenti dall’imposta. Come ogni altra operazione interna, tali operazioni sarebbero soggette all’imposta sulla cifra d’affari nel Paese di origine. Nel Paese di destinazione verrebbe a cadere l’imposta sull’importazione. Il destinatario contribuente della prestazione avrebbe la possibilità di effettuare la deduzione dell’imposta precedente (su tutto il territorio dell’Unione). Ciò provocherebbe gravi variazioni del gettito fiscale negli Stati membri dell’UE. Deve essere istituito un sistema di compensazione fiscale (clearing) per garantire che, nonostante l’introduzione del principio dello Stato di origine, l’imposta prelevata sulle operazioni interne alla Comunità affluisca allo Stato membro del consumo.

b. L’importazione da uno Stato terzo

Continuano a sottostare alle disposizioni doganali e – in caso di importazione – all’imposta sul valore aggiunto i beni importati da Paesi terzi. Le merci esportate a destinazione di Paesi terzi sono esenti dall’imposta.

4.5 Sottomissione al freno all’indebitamento

Nell’intento di una limitazione delle spese l’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale prevede che le disposizioni in materia di sussidi contenute in