Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 213Fedlex · Rapporto esplicativo
leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi esigono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.
La riforma dell’imposta sul valore aggiunto non è toccata dal freno all’indebitamento. Sono pertanto superflue ulteriori spiegazioni in merito. Il correttivo di politica sociale previsto nel contesto del modulo «Aliquota unica», tramite il quale le classi inferiori di reddito beneficiano di un sostegno finanziario, costituisce nondimeno un sussidio ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. Il correttivo di politica sociale previsto dall’articolo 99 D-LIVA (modulo “Aliquota unica”) sottostà pertanto al freno all’indebitamento.
Non sono invece sussidi i flussi monetari nel quadro dello sgravio fiscale successivo239. Nei moduli «Aliquota unica» e «2 aliquote» la base di calcolo dell’imposta è ampliata nel senso che divengono imponibili ulteriori prestazioni. Gli stock di merci, i mezzi d’esercizio e i beni di investimenti delle imprese attualmente non contribuenti sono gravati dell’imposta sul valore aggiunto che queste imprese hanno dovuto pagare al momento del loro acquisto. Queste imprese non devono essere gravate di alcuna imposta (tassa occulta) se devono d’ora in poi pagare l’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni che eseguono. Occorre pertanto restituire loro retroattivamente questa imposta. Si tratta però di una restituzione di imposte che la Confederazione ha incassato in un’epoca precedente e non quindi di una misura di incentivazione come potrebbe esserlo un sussidio.
4.6 Compatibilità con la legge sui sussidi
Il correttivo di politica sociale è destinato ad attenuare le ripercussioni della riforma dell’IVA per le economie domestiche a reddito più debole. Si tratta pertanto di un aiuto finanziario ai sensi della legge federale del 5 ottobre 1990240 sui sussidi (LSu). A mente del suo obiettivo di attenuazione delle ripercussioni della riforma dell’IVA, questo aiuto finanziario costituisce anzitutto un aiuto di adeguamento e deve quindi essere limitato nel tempo conformemente all’articolo 7 lettera f LSu. La limitazione nel tempo prevista dalla disposizione transitoria della Costituzione241 corrisponde pertanto agli intenti della legge sui sussidi.
239 Cfr. in merito il n. 3.5.
240 RS 616.1.
241 Cfr. il progetto di modifica costituzionale nell’allegato 5