Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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5 Correttivo di politica sociale
5.1 Tratti fondamentali del progetto
5.1.1 Situazione iniziale
L’onere delle economie domestiche a debole reddito aumenta consecutivamente all’introduzione dell’aliquota unica del 6,0 percento in ambito di imposta sul valore aggiunto. Ciò è soprattutto riconducibile al fatto che il loro budget è gravato in misura superiore alla media dai beni di necessità quotidiana. L’aliquota d’imposta che grava su questi beni è aumentata sensibilmente di 3,6 punti percentuali rispetto al suo livello attuale del 2,4 percento. Il corrispondente maggiore onere per le economie domestiche a debole reddito è di circa 345 milioni di franchi242, ragione per la quale, per sgravare le economie domestiche nel quadro del modulo «Aliquota unica», il Consiglio federale propone l’introduzione di un cosiddetto correttivo di politica sociale accanto all’aliquota unica. Il correttivo deve essere finanziato per il tramite di un aumento di 0,1 punti percentuali dell’IVA, limitato nel tempo.
Nel caso del modulo «Legge fiscale» continuano ad essere applicate le aliquote d’imposta attualmente in vigore. Non ne derivano pertanto ripercussioni di politica sociale. Dal canto suo il modulo «2 aliquote» prevede come in precedenza un’aliquota ridotta. Con il suo tasso del 3,4 percento essa è però superiore al livello odierno. Le ripercussioni di politica sociale sono pertanto relativamente basse243, per cui si può rinunciare al correttivo di politica sociale. Anche nella variante “Sanità” risulta solo un minimo onere supplementare per i ceti a basso reddito244. Risulta dunque superfluo un correttivo di politica sociale.
5.1.2 Soluzione proposta
5.1.2.1 Principio
Il correttivo di politica sociale deve attenuare le ripercussioni della riforma dell’IVA nel modulo «Aliquota unica» per le economie domestiche a debole reddito. Esso deve essere orientato sugli obiettivi e provocare un dispendio amministrativo possibilmente ridotto grazie alla sua entità limitata. Sul modello del sistema della riduzione dei primi nell’assicurazione malattie si garantisce che il correttivo profitti in modo mirato alle economie domestiche a debole reddito; di massima la riforma dell’IVA colpisce in misura maggiore queste economie domestiche. Il relativo dispendio è ridotto a un minimo dal fatto che, in ambito di esecuzione, non sono di norma prescritte ai Cantoni deviazioni dai loro singoli sistemi di riduzione dei premi.
Si presume che per distribuire il correttivo la maggioranza dei Cantoni faranno capo ai loro sistemi di riduzione dei premi. Essi possono però anche applicare altri meccanismi di distribuzione. Deve unicamente essere adempito l’obiettivo di un’attenuazione mirata delle ripercussioni delle riforma dell’IVA che tenga conto in questo ambito della situazione di reddito e di patrimonio dei destinatari.
242 Cfr. il n. 5.1.2.2.
243 Al massimo uno e mezzo per mille del reddito dell’economia domestica, cfr. il n. 3.4.4.
244 Cfr. il n. 3.3.