Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 215Fedlex · Rapporto esplicativo

5.1.2.2 Entità e finanziamento del correttivo

Per la maggior parte delle economie domestiche gli oneri consecutivi alla soppressione dell’aliquota ridotta del 2,4 percento a favore dell’aliquota unica e della maggior parte delle eccezioni all’imposta sono di gran lunga inferiori all’uno percento del reddito dell’economia domestica, ma si possono verificare notevoli differenze tra le diverse classi di reddito. Consecutivamente alla riforma, il quinto di tutte le economie domestiche che ha il reddito più debole subisce in media un onere supplementare pari a circa lo 0,5 percento del reddito dell’economia domestica, mentre per il quinto immediatamente successivo esso è ancora dello 0,2 percento. Per i due quinti successivi l’onere supplementare è inferiore allo 0,2 percento, mentre l’ultimo quinto, quello con il reddito più elevato, fruisce di una debole diminuzione dell’onere.

Due quinti delle economie domestiche possono quindi essere considerati gravati in misura leggermente maggiore. Essi sono inferiori alla media di tutte le economie domestiche e comprendono il 30 percento circa della popolazione. Sulla base dei dati della statistica sui redditi e sul consumo degli anni 2000–2002 riportati sul 2011 – anno di entrata in vigore della riforma dell’IVA – l’onere supplementare medio consecutivo all’introduzione dell’aliquota unica ammonta a circa 130 franchi all’anno per questi circa 2,2 milioni di persone. Ciò corrisponde a un onere supplementare stimato di circa 285 milioni di franchi. Per la media delle persone appartenenti alle economie domestiche a debole reddito il finanziamento del correttivo corrisponde a un onere supplementare di 30 franchi all’anno, pari all’incirca a 60 milioni di franchi per tutte le economie domestiche. L’onere supplementare che grava le economie domestiche a debole redito ammonta pertanto complessivamente a circa 345 milioni di franchi e quindi all’incirca a 0,1 punti percentuali di IVA (nel 2011 circa 370 milioni245). Per questo motivo l’integralità del prodotto degli 0,1 punti percentuali di IVA deve essere destinato in maniera vincolata all’attenuazione delle ripercussioni dell’introduzione dell’aliquota unica in ambito di imposta sul valore aggiunto. Esso va interamente distribuito ai Cantoni a favore delle persone aventi diritto.

5.1.2.3 Ripartizione del correttivo

Affinché le risorse messe a disposizione del correttivo possano essere distribuite tramite il canale della riduzione individuale dei premi o mediante meccanismi paragonabili, i fondi devono anzitutto essere ripartiti tra i Cantoni, applicando per analogie le norme di ripartizione secondo la NPC dei contributi della Confederazione alla riduzione individuale dei premi nell’assicurazione malattie.

I Cantoni stabiliscono a quali gruppi della popolazione è distribuita la quota cantonale. Occorre garantire per il tramite di direttive generali ai Cantoni che la distribuzione sia conforme agli obiettivi del correttivo e sia effettuata in maniera trasparente. Deve quindi esistere un nesso con la riduzione individuale dei premi o perlomeno con un meccanismo paragonabile, che rispecchi le condizioni di reddito e di patrimonio dei destinatari. I Cantoni versano in generale nel corso del medesimo anno la quota di correttivo ricevuta ai destinatari. Nei confronti dei destinatari finali l’importo versato deve essere attestato separatamente come prestazione della Confe-

245 Ciò corrisponde al prodotto degli 0,1 punti percentuali di IVA. Va comunque osservato che nel corso dell’anno di introduzione ne potranno essere realizzati soltanto tre quarti circa a causa dei rendiconti trimestrali. Il quarto mancante sarà incassato soltanto nell’anno successivo all’abrogazione degli 0,1 punti percentuali di IVA.