Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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6 Ulteriori possibilità di riforma, parte diritto fiscale materiale

Nel presente capitolo (e anche nel capitolo 7) sono illustrate e poste in discussione ulteriori possibilità di riforma. Si tratta di questioni che sono perlomeno in parte di natura fondamentale e la cui maturità di attuazione non è ancora stata raggiunta. Perciò queste possibilità non sono sancite in un articolo di legge, bensì descritte in modo da poter essere valutate sufficientemente. A seconda dei risultati della procedura di consultazione queste misure potranno essere seguite ulteriormente e approfondite e poi integrate successivamente nel disegno di legge. Le ulteriori possibilità di riforma qui illustrate causano in parte perdite d’imposta troppo elevate per la Confederazione. Nell’applicazione di questi provvedimenti dev’essere assicurato il controfinanziamento per esempio tramite un aumento delle aliquote d’imposta.

Le possibilità di riforma contenute nei due capitoli seguenti sono indipendenti le une dalle altre e potrebbero essere di massima combinate a piacimento con tutti i moduli di legge del progetto posto in consultazione. Le possibilità concrete di riforma sono di volta in volta presentate in caratteri corsivi.

6.1 Trattamento dei sussidi in ambito IVA

6.1.1 Situazione iniziale

Secondo il principio generale della legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto, le forniture e le prestazioni di servizi sottostanno all’imposta sul valore aggiunto soltanto se sono effettuate «dietro controprestazione» (art. 5 LIVA), ossia se si è in presenza di uno scambio di prestazioni. Lo scambio di prestazioni presuppone l’esistenza di un nesso economico interno tra prestazione e prestazione in contropartita. Anche nel caso dei sussidi e degli altri contributi dei poteri pubblici occorre chiarire nei singoli casi se al pagamento fa riscontro o no una prestazione in contropartita. Diversamente dall’UE, conformemente alla normativa attuale nell’ambito della LIVA non si opera una distinzione tra cosiddetti sussidi e sussidi impropri. In virtù dell’articolo 33 capoverso 6 lettera b LIVA, i sussidi e gli altri contributi dei poteri pubblici non rientrano nelle controprestazioni, anche quando sono versati in ossequio a un mandato di prestazioni.

Sono pertanto esclusi dall’imposta non soltanto i sussidi senza alcun nesso interno tra sussidio e prestazione del beneficiario del sussidio (sussidi veri e propri). Anzi, l’imposta non è dovuta nemmeno nei casi di ottenimento di sussidi impropri in cui i poteri pubblici versano una controprestazione supplementare per una prestazione che il destinatario del sussidio esegue a un terzo. Solo nelle relazioni tra due partner occorre verificare di volta in volta se al pagamento effettuato dai poteri pubblici fa riscontro una prestazione in contropartita del beneficiario del pagamento. A mente di quest’ampia eccezione, l’articolo 38 capoverso 8 LIVA prevede che l’ottenimento di sussidi (propri e impropri) e di altri contributi dei poteri pubblici determina una riduzione della deduzione dell’imposta precedente.