Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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6.1.2 La normativa dell’UE

6.1.2.1 Delimitazione tra sussidi propri e sussidi impropri

Secondo l’articolo 11 Parte A capoverso 1 lettera a della Sesta Direttiva CE, i sussidi immediatamente correlati al prezzo delle operazioni (i cosiddetti sussidi impropri) fanno parte della base di calcolo. Un sussidio avente il carattere di controprestazione presuppone pertanto che il sussidio (p.es. un anticipo di esercizio) sia versato per una fornitura o una prestazione di servizi concrete dell’impresa sussidiata. In questo senso il prezzo del bene o della prestazione di servizi deve essere stabilito nelle sue grandi linee al più tardi al momento della realizzazione della fattispecie. Inoltre il servizio che eroga il sussidio deve essere obbligato a effettuarne il pagamento se il beneficiario ha realizzato una cifra d’affari imponibile.

Occorre d’altre parte esaminare se il sussidio profitta al destinatario della prestazione. Il prezzo che deve essere pagato dal destinatario della prestazione deve segnatamente essere fissato in maniera che possa essere ridotto a motivo del sussidio concesso all’impresa prestatrice. Il pagamento di un sussidio al prestatore deve consentire oggettivamente all’imprenditore di eseguire la prestazione a un prezzo inferiore a quello che dovrebbe esigere senza il sussidio.

Fondandosi su questa normativa la legislazione germanica in materia di imposta sulla cifra d’affari opera una distinzione tra le tre categorie di sussidi elencate qui di seguito (§ 10 cpv. 1 D-UStG in relazione con la sezione 50 del D-UStR):

1) Sussidi come controprestazione di prestazioni al pagatore

I sussidi costituiscono la controprestazione di una prestazione al pagatore se esiste un rapporto di scambio di prestazioni tra l’imprenditore prestatore (beneficiario del pagamento) e il pagatore. Deve inoltre esistere un nesso intrinseco tra la prestazione e il pagamento. Se del caso il pagamento corrisponde alla controprestazione per la prestazione del beneficiario del pagamento e sottostà pertanto di massima all’imposta sulla cifra d’affari.

2) Sussidi come controprestazione supplementare di un terzo

Le controprestazioni supplementari sono pagamenti effettuati da persone diverse dal destinatario della prestazione per la fornitura o per altre prestazioni dell’imprenditore prestatore (beneficiario del pagamento). È data controprestazione supplementare se il destinatario della prestazione vanta un diritto al pagamento, se il pagamento è effettuato in adempimento di un obbligo di diritto pubblico nei confronti del destinatario della prestazione o se il pagamento è almeno effettuato nell’interesse del destinatario della prestazione. Non rientrano invece nelle controprestazioni supplementari i pagamenti di un terzo che sono effettuati all’imprenditore prestatore (beneficiario del pagamento) a titolo di incentivazione e non sono stati effettuati precipuamente nell’interesse del destinatario della prestazione. La delimitazione tra controprestazioni supplementari – che sono di massima imponibili – e sussidi propri viene pertanto operata in funzione della persona del beneficiario e dell’obiettivo di incentivazione.

3) Sussidi propri

Si è in presenza di sussidi propri – e quindi di sussidi non imponibili – se i pagamenti sono effettuati a prescindere da una determinata prestazione, ad esempio perché l’imprenditore prestatore (beneficiario del pagamento) vanta un diritto al pagamento o perché il pagamento gli è effettuato in adempimento di un obbligo di diritto pub-