Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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blico, rispettivamente a motivo di un interesse preponderante di diritto pubblico. Si è altresì in presenza di sussidi propri se il beneficiario del pagamento riceve i pagamenti soltanto per essere reso effettivamente in grado di svolgere l’attività aziendale o di adempiere i compiti che gli incombono ai sensi dello scopo societario. In questo caso i pagamenti corrispondono a sussidi che sono concessi primariamente al prestatore beneficiario del pagamento a titolo di incentivazione per motivi di politica strutturale, di economia nazionale o politica generale.

La legislazione austriaca in materia di imposta sulla cifra d’affari contiene una regolamentazione ampiamente identica.

6.1.2.2 Riduzione della deduzione dell’imposta precedente in caso di otte-

nimento di sussidi

Secondo l’articolo 17 capoverso 5 in relazione con l’articolo 19 capoverso 1 della Sesta Direttiva CE, gli Stati membri dell’UE hanno la possibilità di prevedere una riduzione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente da parte dell’impresa sussidiata in caso di ottenimento di sussidi propri e quindi non imponibili. La Francia (art. 212 cpv. 1 lett. b del Code Général des Impôts) e la Spagna (art. 104 LEY 37/1992) hanno fatto uso di questa possibilità.

6.1.3 Possibilità di riforma, imposizione di tutti i sussidi (alternativa 1)

Descrizione della possibilità di riforma: i sussidi e i contributi dei poteri pubblici forniti o utilizzati per il finanziamento di prestazioni imponibili sottostanno all’imposta con la medesima aliquota della prestazione finanziata. Le prestazioni imponibili finanziate con simili risorse legittimano la deduzione integrale dell’imposta precedente. In questo senso il sussidio sarebbe considerato come controprestazione parziale (complemento del prezzo) della prestazione eseguita e imposto in modo corrispondente.

Se quindi una prestazione esclusa dall’imposta è cofinanziata con un sussidio dei poteri pubblici, il sussidio corrisponde a una controprestazione parziale della prestazione esclusa dall’imposta eseguita. Pertanto anch’essa non sottostà all’imposta. Come in precedenza non è ammessa la deduzione dell’imposta precedente sulle spese concernenti prestazioni escluse dall’imposta.

Verrebbe a cadere l’attuale non sempre facile distinzione tra controprestazione, sussidio o contributo dei poteri pubblici. Molti problemi di delimitazione, errori e procedure legali potrebbero essere evitati. Nondimeno una simile soluzione non è conciliabile con i principi generali della legislazione in materia di IVA nel senso inteso attualmente, secondo il quale sono imponibili soltanto le forniture e le prestazioni di servizi effettuate dietro controprestazione. De facto però, siccome nella maggior parte dei casi i sussidi si basano su una prestazione a favore del pubblico (come traspare ad esempio con chiarezza dalle convenzioni di prestazioni), si potrebbe generalmente considerare il sussidio come una controprestazione di una prestazione eseguita.

a) Ripercussioni sui contribuenti

L’imposizione dei sussidi concessi o utilizzati per il finanziamento di prestazioni imponibili genera di massima presso le persone contribuenti un deflusso di risorse