Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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– diversamente dai Cantoni e dai Comuni – potrebbe coprire le sue maggiori uscite con le corrispondenti maggiori entrate provenienti dall’imposizione. I Cantoni e i Comuni approfitterebbero comunque dei vantaggi economici. In assenza di dati in cifre non è possibile quantificare per il momento le ripercussioni finanziarie ai diversi livelli dello Stato. Nel quadro dei lavori ulteriori della riforma dell’IVA saranno tuttavia ancora intrapresi approfondimenti in merito (v. n. 6.1.8).

e) Redditività di riscossione (amministrazione)

Le domande di informazione e le procedure legali dovrebbero subire un calo perché sparirebbero i problemi di delimitazione tra controprestazioni e sussidi. Alcuni prestatori diverrebbero poi contribuenti, perché i sussidi fanno parte della cifra d’affari determinante ai fini dell’assoggettamento.

6.1.4 Possibilità di riforma: sistema con sussidi propri e impropri (alterna-

tiva 2)

Descrizione della possibilità di riforma:sull’esempio della Germania si opera una distinzione tra sussidio proprio e improprio (complemento del prezzo). I sussidi propri non devono più essere imposti presso il beneficiario, né comportano una riduzione della deduzione dell’imposta precedente. I sussidi impropri costituiscono una parte della controprestazione imponibile del beneficiario e non comportano una riduzione della deduzione dell’imposta precedente. Cfr. in merito le spiegazioni del numero 6.1.2.1.

Con questa normativa i beneficiari di sussidi o di contributi dei poteri pubblici avrebbero pienamente interesse a che i pagamenti dei poteri pubblici siano sussidi propri, perché essi non sarebbero imponibili e non avrebbero ripercussioni sulla deduzione dell’imposta precedente. All’opposto i sussidi impropri sarebbero imponibili in quanto controprestazione parziale (complemento del prezzo), come la prestazione eseguita.

Si assisterebbe a un aumento delle procedure legali perché la differenza tra sussidi propri e impropri sarebbe di regola imposta con l’aliquota normale. Questa soluzione sarebbe d’altronde in contraddizione con gli sforzi di semplificare l’imposta sul valore aggiunto.

a) Ripercussioni sui contribuenti

Diversamente da quanto previsto dalle disposizioni attuali, i contribuenti che ricevono sussidi propri potrebbero fare valere la deduzione integrale dell’imposta precedente. Per questo motivo sussiste il pericolo che i contribuenti decidano nel dubbio di considerare prevalentemente i contributi come sussidi propri, con un rischio aumentato di riprese d’imposta nel quadro dei controlli dell’AFC.

Nel caso dei sussidi impropri il contribuente potrà d’ora in poi fare valere la deduzione dell’imposta precedente, ma deve in compenso pagare l’imposta sui sussidi impropri, poiché si tratta della controprestazione di prestazioni eseguite concretamente (complemento del prezzo). Come già indicato nel numero 6.1.2, il contribuente patisce in questo caso un deflusso di risorse (riduzione dell’utile).

Le spese di pagamento per i contribuenti dovrebbero essere di entità pari a quelle dello status quo. La pressione verso un’esecuzione più efficiente delle prestazioni è maggiore nel caso dei sussidi impropri e minore nel caso dei sussidi propri.