Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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precedente, diverrebbe ancora più importante per i contribuenti la qualificazione dell’entrata come sussidio o come controprestazione.

6.1.6 Trattamento ai fini dell’IVA della copertura dei deficit da parte della collettività

Non si è in presenza di un sussidio vero e proprio quando la collettività copre i deficit dei suoi servizi imponibili. Tale copertura è effettuata normalmente con il prodotto delle imposte. Finora tali coperture di deficit erano trattate come sussidi, ossia determinavano deduzioni corrispondenti dell’imposta precedente. Per quanto concerne il finanziamento le collettività distinguono due tipi di servizi:

• I servizi con finanziamento speciale (p.es. smaltimento dei rifiuti, evacuazione

delle acque di scarico) dovrebbero di massima finanziare integralmente le prestazioni eseguite per il tramite degli emolumenti fondati sul principio di causalità. Questi emolumenti dovrebbero finanziare sia gli investimenti (ammortamenti e interessi), sia le spese di esercizio correnti. Nel caso di alcuni di questi servizi con finanziamento speciale una parte dei costi non è però finanziata tramite emolumenti di causalità, bensì tramite il prodotto generale delle imposte, a carico del conto generale. In questi casi la ripresa del deficit è trattata finora come «sussidio incrociato», circostanza che determina una riduzione corrispondente della deduzione dell’imposta precedente.

• Esistono inoltre servizi senza finanziamento speciale (p.es. piscine, piste di

pattinaggio). Anche questi servizi percepiscono emolumenti di causalità. Non è però previsto che questi emolumenti coprano la totalità dei costi. Gli investimenti (nuove costruzioni, rinnovo integrale ecc.) non sono finanziati per il tramite degli emolumenti di causalità, ma direttamente per il tramite delle imposte, a carico del conto generale. Finora l’imposta sul valore aggiunto su simili investimenti non può essere fatta valere come imposta precedente. Normalmente anche i conti d’esercizio di questi servizi chiudono in perdita sebbene – come già esposto – questi conti d’esercizio non siano comprensivi né delle spese di ammortamento del capitale investito, né dell’interesse corrisposto. Le perdite di questi conti d’esercizio si ripercuotono anche a carico del conto generale, determinando riduzioni corrispondenti della deduzione dell’imposta precedente.

Questi «sussidi incrociati» dovrebbero essere trattati come finora anche in futuro.

6.1.7 Compensazione delle minori entrate

Per il momento le ripercussioni finanziarie dell’alternativa 2 (n. 6.1.4) non possono essere quantificate. In questo senso non ci si può esprimere sulla necessità eventuale di misure di compensazione.

L’alternativa 3 (n. 6.1.5) provoca minori entrate di imposta sulla cifra d’affari di quasi 400 milioni di franchi all’anno alla Confederazione. A queste minori entrate si aggiungono le spese uniche consecutive alla concessione dello sgravio fiscale successivo. Va comunque osservato che in compenso la Confederazione può ridurre perlomeno in parte i suoi versamenti di sussidi. Per il momento non è possibile