Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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quantificare l’entità di questa riduzione dei sussidi. Per compensare le minori entrate residue della Confederazione sono ipotizzabili due diversi approcci:
• Aumento dell’aliquota unica (rispettivamente di entrambe le aliquote secondo il
modulo “2 aliquote”) in misura pari alle minori entrate. Così facendo la compensazione sarebbe effettuata a carico di chi paga l’IVA, ossia anzitutto i consumatori. Nel contempo i Cantoni e i Comuni sarebbero sgravati perché potrebbero ridurre i loro sussidi. Se i Cantoni e i Comuni fanno beneficiare i contribuenti del loro minore onere, si verifica uno trasferimento dalle imposte cantonali dirette alle imposte federali indirette.
• Compensazione a livello di uscite della Confederazione, ossia riduzione dei con-
tributi della Confederazione a favore dei Cantoni. Ci si potrà esprimere concretamente in merito soltanto quando le ripercussioni dell’alternativa 3 sui Cantoni e sui Comuni potranno essere quantificate con maggiore precisione. In proposito si dovranno fare accertamenti approfonditi durante la procedura di consultazione (v. numero 6.1.8).
6.1.8 Ulteriori accertamenti
Il 23 giugno 2006 il consigliere nazionale Felix Gutzwiller ha inoltrato un postulato “Imposta sul valore aggiunto con ripercussioni sulla previdenza sanitaria”. In questo postulato il Consiglio federale è invitato ad esprimersi in un rapporto in merito a tre domande relative ai sussidi. Il 29 settembre 2006 il Consiglio federale ha proposto di accogliere questo postulato. Alle domande del postulante viene risposto in parte e per quanto possibile nel presente progetto posto in consultazione. Vista l’estrema complessità della situazione di trattamento dei sussidi ai fini dell’IVA, per abbordare questa problematica sarà inoltre indispensabile istituire un gruppo di lavoro composto di collaboratori di più uffici. I risultati di questi ulteriori accertamenti potranno essere esaminati in dettaglio al più tardi al momento dell’elaborazione del messaggio del Consiglio federale ed essere integrati nel progetto di riforma dell’IVA.
6.2 Trattamento dei doni in ambito IVA
6.2.1 Situazione iniziale
Secondo il principio generale della legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto, le forniture e le prestazioni di servizi sottostanno all’imposta sul valore aggiunto soltanto se sono eseguite «dietro controprestazione» (art. 5 LIVA), ossia se si è in presenza di uno scambio di prestazioni. Lo scambio di prestazioni presuppone l’esistenza di un nesso economico interno tra prestazione e controprestazione.
Conformemente alla legislazione in vigore, non rientrano nelle controprestazioni i doni che non possono essere direttamente attribuiti come controprestazione alle singole cifre d’affari del destinatario (art. 33 cpv. 2 LIVA e contrario). Il beneficiario dei doni non li deve pertanto imporre, ma non ha neppure il diritto di effettuare la deduzione dell’imposta precedente sulla parte di spese che finanzia con i doni (art. 38 cpv. 8 LIVA). Nel quadro del presente progetto posto in consultazione sono poste in discussione alternative di trattamento ai fini IVA di simili «doni».