Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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ziosi e le pietre preziose non rientrano nel campo di applicazione dell’imposizione della differenza. Si considera «rivenditore contribuente» chi vende oggetti del tipo menzionato o li importa in vista della loro rivendita nell’ambito della sua attività commerciale (art. 26a Parte A).

Il rivenditore contribuente può ricorrere all’imposizione della differenza se:

• I beni gli sono stati forniti all’interno del territorio dell’Unione; e

• non ha diritto alla deduzione dell’imposta precedente per l’acquisto dei beni. Il

rivenditore contribuente deve quindi avere acquistato i beni da un non contribuente, da un’impresa impropriamente esentata o da un rivenditore che ha applicato a sua volta l’imposizione della differenza. Non è deducibile (art. 26a Parte B cpv. 7) un’eventuale imposta sul valore aggiunto dovuta o pagata dal rivenditore (p.es. imposta sull’importazione).

La base di calcolo per l’imposizione è la differenza tra il prezzo di vendita richiesto dal rivenditore contribuente e il prezzo di acquisto del bene. A titolo di deroga gli Stati membri possono prevedere che il rivenditore possa fondare la base di calcolo anche sulla differenza totale invece che sulla differenza singola (art. 26a Parte B cpv. 3 segg.).

In maniera analoga alla legislazione svizzera, i rivenditori contribuenti che ricorrono all’imposizione della differenza devono effettuare registrazioni separate delle operazioni imposte normalmente e di quelle imposte sulla differenza (art. 26a Parte B cpv. 8). Inoltre essi non possono menzionare separatamente sulla fattura l’imposta sulle forniture di beni ai quali applicano l’imposizione della differenza (art. 26a Parte B cpv. 9).

Gli Stati membri hanno in genere trasposto in maniera conforme l’articolo 26a della Sesta Direttiva. Una particolarità delle legislazioni germanica e austriaca in materia di imposta sulla cifra d’affari consiste nel fatto che i § 25a cpv. 1 D-UStG e § 24 cpv. 1 Ö-UStG non parlano di «beni usati», bensì unicamente di beni corporei mobili. Ciò si spiega col fatto che – secondo l’interpretazione fondata sulla circolazione delle merci – i beni che rientrano nel campo di applicazione della normativa speciale sono già «usati» (D-UStR sez. 276a). In casi eccezionali può però capitare che anche beni non usati rientrino nel campo di applicazione dell’imposizione della differenza (p.es. vendita di un’automobile che una persona ha vinto in un sorteggio).

La normativa comunitaria corrisponde quindi all’attuale imposizione dei margini in Svizzera. La possibilità di riforma ed a maggior ragione la proposta del gruppo di lavoro Spori non sono eurocompatibili.

e) Ripercussioni sulle entrate fiscali della Confederazione

Come illustrato dagli esempi 2, 4 e 5 qui sopra, nel caso delle transazioni transfrontaliere e delle rivendite, ma anche quando l’acquirente contribuente può effettuare la deduzione dell’imposta precedente sui beni imposti sui margini, la nuova normativa provoca minori entrate rispetto alla regolamentazione in vigore. Queste minori entrate sono stimate in probabili 30–40 milioni di franchi all’anno.

f) Redditività di riscossione (amministrazione)

La nuova normativa è all’origine di un maggiore dispendio amministrativo. D’ora in poi la deduzione dell’imposta precedente dovrebbe essere possibile anche sulla scor-