Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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n. 22 “Importazione, esportazione e transito di energia elettrica [corrente], edito dall’AFC). Le prestazioni di servizi nell’ambito della distribuzione di gas e di elettricità sono considerate eseguite nel luogo della sede del destinatario della prestazione di servizi (principio del luogo del destinatario).

6.11.2 Possibilità di riforma

Descrizione della possibilità di riforma: con la sua Direttiva 2003/92/CE il Consiglio dell’Unione europea ha modificato il 7 ottobre 2003 la Sesta Direttiva CE sull’armonizzazione delle imposte sulle cifre d’affari per quanto concerne le prescrizioni relative al luogo della fornitura di gas e di elettricità260. A mente di questa situazione legale, anche nel quadro della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto si potrebbero intraprendere le revisioni che la direttiva di modifica della Sesta Direttiva CE affida agli Stati membri relativamente alle forniture di gas e di elettricità.

Nel caso delle modifiche della Sesta Direttiva CE si tratta per l’essenziale dei settori illustrati qui di seguito:

6.11.2.1 Luogo della fornitura di gas e di elettricità

Le cifre d’affari di gas e di elettricità rimangono forniture di beni. Per determinare il luogo di simili forniture in maniera conforme alla modifica della Sesta Direttiva si dovrebbe stabilire nella legge concernente l’imposta sul valore aggiunto che l’imposizione delle operazioni di gas e di elettricità è effettuata nel luogo del destinatario della prestazione (cosiddetto principio del luogo deldestinatario, cfr. art. 5 cpv. 2 D-LIVA). Se il destinatario della fornitura degli agenti energetici in questione risiede all’estero si tratta quindi di una operazione all’estero che non sottostà all’imposta svizzera sul valore aggiunto.

6.11.2.2 Prestazioni di servizi nell’ambito della distribuzione di gas e di elet-

tricità

La fornitura di gas e di elettricità è effettuata per il tramite di reti di distribuzione alle quali gli esercenti delle reti garantiscono l’accesso. Per evitare le doppie imposizioni e le non imposizioni le disposizioni concernenti il luogo della fornitura di prestazioni di servizi di trasmissione e di trasporto a distanza dovrebbe essere armonizzato con la predetta direttiva di modifica della CE del 7 ottobre 2003. In maniera corrispondente al complemento dell’articolo 9 capoverso 2 lettera e della Sesta Direttiva, la garanzia dell’accesso a queste reti di distribuzione dovrebbe sottostare al principio del luogo del destinatario. Secondo il presente disegno e in accordo con la normativa tuttora in vigore, queste prestazioni di servizi sono imposte nel luogo dove il prestatore ha la sua sede.

260 GUCE n. L 260 dell’11 ottobre 2003, pag. 8 segg.