Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 264Fedlex · Rapporto esplicativo
prevede l’esclusione integrale della deduzione di determinate spese come imposta precedente.
Questo retroscena spiega le differenze tuttora grandi che esistono tra le diverse legislazioni nazionali; in virtù dell’articolo 17 capoverso 6 della Sesta Direttiva gli Stati membri possono infatti mantenere le limitazioni e le esclusioni dal diritto alla deduzione dell’imposta precedente previste dalle loro rispettive legislazioni nazionali. Numerosi Stati membri limitano o escludono totalmente il diritto di dedurre come imposta precedente le spese di vitto e di bevande. Solo pochi Stati membri ne prevedono la deduzione integrale.
Concedono ad esempio la deduzione integrale come imposta precedente di simili spese l’Estonia, la Francia, la Spagna e la Germania. La legge germanica concernente l’imposta sulla cifra d’affari prevede nondimeno l’imposizione come consumo proprio di queste spese nella misura in cui non possono essere dedotte conformemente alle disposizioni relative all’imposta sul reddito. Ciò non si applica al 20 percento delle spese adeguate e comprovate di consumazione che non sono ammesse in deduzione in ambito di imposta sul reddito.
Il diritto alla deduzione come imposta precedente delle spese di vitto e di bevande è ad esempio limitato in Danimarca, Lettonia, Austria e Svezia. Secondo la legislazione danese ad esempio le spese di vitto e di consumazione degli imprenditori e dei consumatori non possono di massima essere dedotte come imposta precedente. Nel caso delle prestazioni alberghiere e di ristorazione per scopi puramente commerciali il 25 percento è deducibile come imposta precedente.
Fanno ad esempio parte dei Paesi che non ammettono di massima la deduzione come imposta precedente delle spese di vitto e di bevande la Grecia, l’Irlanda, la Polonia, la Slovenia e l’Ungheria.
e) Ripercussioni sulle entrate fiscali della Confederazione
Le minori entrate annuali nel caso delle aliquote di imposta attuali sono comprese tra 60–80 milioni di franchi. Se però le prestazioni della ristorazione sono imposte con l’aliquota ridotta ai sensi dell’articolo 22 D-LIVA del modulo «2 aliquote», le ripercussioni finanziarie sono sensibilmente inferiori e assommano a circa 20–30 milioni di franchi.
f) Redditività di riscossione (amministrazione)
Risulta un certo minore dispendio sia nel caso dei controlli esterni, sia delle revisioni interne.
6.11 Modifica dell’imposizione dell’elettricità e del gas
6.11.1 Situazione iniziale
Secondo la legislazione in vigore il gas e l’elettricità sono considerati beni (art. 6 cpv. 3 e art. 73 cpv. 2 lett. b LIVA). Le vendite di gas e di elettricità non rientrano pertanto nella definizione di prestazioni di servizi, ma costituiscono forniture. Il luogo delle forniture di gas e di elettricità è quindi stabilito applicando le norme del luogo della fornitura (art. 13 LIVA) in caso di forniture transfrontaliere. La prassi prevede attualmente una normativa speciale per l’imposizione di simili operazioni nella misura in cui si tratta di forniture transfrontaliere di elettricità (cfr. promemoria