Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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6.10.2 Possibilità di riforma: deduzione totale dell’imposta precedente sulle spese di vitto
Il disegno di legge concernente l’imposta sul valore aggiunto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale259 prevedeva che la deduzione dell’imposta precedente potesse essere effettuata integralmente su tutte le prestazioni ottenute per scopi commerciali motivati. Una maggioranza di entrambe le Camere è stata unanime nell’affermare, unitamente al Consiglio federale, che le spese di vitto e di bevande hanno perlomeno parzialmente il carattere di consumo finale.
Descrizione della possibilità di riforma: a mente dell’intento di semplificazione della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto perseguito con l’ausilio della presente riforma, il Consiglio federale avvia il dibattito su questa riduzione della deduzione dell’imposta precedente. I principi generali della deduzione dell’imposta precedente si applicherebbero quindi anche alle spese di vitto e di bevande. La riduzione sarebbe effettuata soltanto se il dispendio in questione fosse utilizzato ad un tempo per scopi imponibili e per scopi esclusi dall’imposta.
a) Ripercussioni sui contribuenti
La normativa posta in discussione costituisce una semplificazione per le persone contribuenti che effettuano il rendiconto effettivo. Essa elimina inoltre una fonte di errori, nel senso che per numerosi contribuenti i controlli dell’AFC provocano riprese d’imposta.
b) Ripercussioni sull’economia
Dal profilo economico la possibilità di riforma può essere valutata sia positivamente, sia negativamente. Essa ha effetti positivi perché le spese di riscossione dei contribuenti diminuiscono e perché viene ridotta la tassa occulta. Va invece valutato negativamente il fatto che un’ulteriore porzione del consumo finale sfugga all’imposizione, ciò che va contro l’obiettivo di un’imposta completa sul consumo.
c) Importanza per i consumatori
Questa nuova normativa non ha ripercussioni sui consumatori. Sussiste però un trattamento diverso dei pasti privati e dei pasti d’affari.
d) Confronto con l’UE
Nell’UE il diritto alla deduzione dell’imposta precedente è disciplinato dagli articoli 17–20 della Sesta Direttiva CE. Le imposte precedenti sono deducibili alle condizioni generali menzionate dall’articolo 17 capoverso 2 e alle condizioni speciali enumerate dall’articolo 17 capoverso 3. Secondo l’articolo 17 capoverso 5 gli importi di imposta precedente devono essere ripartiti pro rata in caso di doppia utilizzazione.
L’articolo 17 capoverso 6 della Sesta Direttiva CE prevede che entro il termine di quattro anni a contare dall’entrata in vigore della Direttiva saranno stabilite le spese dalle quali non è deducibile l’imposta sul valore aggiunto. Non sono in particolare ammesse in deduzione le spese che non hanno un carattere strettamente commerciale. Rientrano in questo ambito le spese di lusso, le spese di divertimento e le spese di rappresentanza. Fino all’entrata in vigore di queste disposizioni gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dal diritto interno all’epoca dell’entrata in vigore della Direttiva. A motivo delle divergenze di opinione tra gli Stati membri dell’UE, non è finora ancora stata adottata la proposta di direttiva che
259 Rapporto del 28 agosto 1996, FF 1996 581 segg.