Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 266Fedlex · Rapporto esplicativo
6.11.2.3 Importazione di gas e di elettricità
Se d’ora in poi l’importazione di gas e di elettricità non dovesse più essere considerata importazione di beni – la cui imposizione compete di massima all’AFD – ma dovesse essere imposte in virtù delle norme applicabili alle prestazioni di servizi transfrontaliere, si dovrebbe aggiungere all’articolo 39 D-LIVA un nuovo numero che esenti dall’imposta le importazioni di gas e di elettricità.
Attualmente l’AFD impone senza grande dispendio il gas e lo rileva statisticamente all’importazione. A tale scopo l’AFD ha istituito un centro di competenze presso un ufficio doganale. Qualora la legislazione tributaria prevedesse una tassa di incentivazione COV sul gas, tale tassa sarebbe parimenti riscossa dall’AFD.
L’AFC riscuote invece l’imposta sulle importazioni di elettricità. La revisione della legge sulle dogane adottata dal Parlamento – che entrerà verosimilmente in vigore il 1° maggio 2007 – prevede nondimeno al suo articolo 46 che il Consiglio federale deve disciplinare la procedura di tassazione doganale dell’energia elettrica. Per il tramite di questa disposizione l’AFD dispone di uno strumento per tassare l’elettricità alla sua importazione. L’obiettivo è di istituire una procedura di tassazione doganale possibilmente semplice per l’energia elettrica (analoga a quella applicata alle importazioni di gas).
Di massima la corrente elettrica viene considerata merce (cfr. la voce di tariffa 2716.0000 nonché gli art. 6 cpv. 3 e 73 cpv. 2 lett. b LIVA). La corrente elettrica è definita come merce anche nelle direttive internazionali dell’ONU (International Merchandise Trade Statistics, Concepts and Definitions, Series M, No. 52, Ref. 2, New York 1998); essa deve essere rilevata come merce anche nella statistica commerciale della Svizzera.
a) Ripercussioni sui contribuenti
Attualmente la modifica dell’imposizione delle forniture transfrontaliere di gas tramite pipeline e di elettricità tramite la rete di trasporto interesserebbe meno di 100 contribuenti. Essi dovrebbero dichiarare nei rendiconti periodici con l’AFC le forniture di gas e di corrente ottenute da imprese risiedenti all’estero in maniera analoga alla dichiarazione dell’ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all’estero. Il numero di contribuenti aumenterebbe se il mercato del gas e dell’elettricità dovesse essere liberalizzato; gli offerenti esteri dovrebbero farsi registrare in Svizzera come contribuenti, a meno che forniscano in territorio svizzero gas o elettricità a non contribuenti.
b) Ripercussioni sull’economia
La modifica dell’imposizione delle forniture transfrontaliere di gas tramite pipeline e di elettricità tramite la rete di trasporto non ha alcuna ripercussione economica se il consumo interno di questi oggetti è integralmente imposto.
c) Importanza per i consumatori
Se il mercato del gas e dell’elettricità viene liberalizzato, ogni acquirente può scegliere personalmente i suoi fornitori. Questa modifica non ha alcuna ripercussione per i consumatori se anche nel caso di questo scenario si garantisce che il consumo di gas e di elettricità in territorio svizzero permane imponibile in territorio svizzero. Nel caso delle forniture di gas e di elettricità a contribuenti in territorio svizzero l’imposizione può essere realizzata imponendo a questi ultimi l’obbligo di dichiararle nei loro rendiconti periodici con l’AFC (forniture business to business, B2B). Non