Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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viene invece raggiunta l’imposizione degli acquirenti non contribuenti se essi devono dichiarare le forniture di gas o di elettricità come ottenimento di prestazioni da imprese con sede all’estero (forniture business to consumer, B2C). Il consumatore finale privato non dovrebbe difatti raggiungerebbe il limite minimo di 10’000 franchi all’anno.

Per garantire l’imposizione integrale delle forniture di gas e di elettricità il passaggio al principio del luogo del destinatario dovrebbe essere effettuato in modo analogo a quello delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, ossia i fornitori esteri di gas o di elettricità dovrebbero registrarsi in Svizzera come contribuenti. La registrazione dei fornitori esteri dovrebbe però essere prevista unicamente nei casi in cui è fornito gas o elettricità a un acquirente non contribuente (in territorio svizzero) oppure nei casi in cui il luogo di utilizzazione è in territorio svizzero. Per conformarsi pienamente al principio del luogo del destinatario dovrebbe inoltre essere disciplinata l’utilizzazione delle reti di distribuzione.

d) Ripercussioni sulle entrate fiscali della Confederazione

Se il consumo in Svizzera è integralmente imposto non ci si devono aspettare ripercussioni sulle entrate fiscali della Confederazione.

e) Redditività di della riscossione (amministrazione)

Il dispendio legato all’imposizione delle importazioni di gas viene a sparire presso l’AFD. Il minore dispendio dovrebbe però essere di entità piuttosto esigua perché il gas (anche senza aumento dell’IVA) dovrà comunque essere dichiarato all’importazione e perché sono dovute ulteriori contribuzioni nel contesto del disbrigo delle formalità doganali.

Attualmente l’arrivo di gas tramite pipeline deve essere periodicamente dichiarato ai fini dello sdoganamento all’importazione. La quantità di gas importato è stabilita da diverse stazioni di misura. Nel quadro dello sdoganamento all’importazione l’AFD riscuote anche l’imposta.

L’elettricità importata tramite linee di condotta deve essere annunciata ogni mese all’Ufficio federale dell’energia e alla ditta Etrans AG, 5080 Laufenburg, dalle imprese attive in questo settore. Sulla base di queste comunicazioni le stesse imprese devono calcolare l’imposta sulle importazioni di elettricità e dichiarale, nel rendiconto periodico con l’AFC, come ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all’estero.

In complesso la nuova regolamentazione dovrebbe reagire in modo neutrale sulla redditività di riscossione.

6.12 Adeguamento del concetto di fornitura

6.12.1 Situazione iniziale

Conformemente all’articolo 6 capoverso 1 LIVA vi è fornitura di un bene quando viene trasferito il potere di disporne economicamente in nome proprio. Il capoverso 2 di questa disposizione qualifica inoltre come forniture:

• la consegna di beni sui quali sono stati ad esempio eseguiti lavori sulla base di

un contratto d’appalto (segnatamente lavori di manutenzione e di riparazione, ma anche verifiche e controlli di funzionamento);