Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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• la messa a disposizione di beni per l’uso o il godimento (quindi in particolare la
locazione e l’affitto).
Il presente disegno di revisione della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto non modifica di massima questa qualificazione (art. 3 lett. d D-LIVA).
Nella definizione della prestazione la legislazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto si differenzia dal diritto della Sesta Direttiva CE. La questione se le prestazioni disciplinate dall’articolo 6 capoverso 2 LIVA debbano essere considerate come forniture o come prestazioni di servizi è di rilievo soprattutto perché il luogo di questi tipi di cifre d’affari è disciplinato in modo diverso. Ci si chiede quindi se – in un intento di armonizzazione delle fattispecie di fornitura – il concetto di fornitura della LIVA non debba essere adeguato a quello della Sesta Direttiva CE.
6.12.2 Possibilità di riforma
Descrizione della possibilità di riforma: il concetto di fornitura valido ai sensi dell’attuale articolo 6 LIVA è adeguato alle disposizioni dell’articolo 5 capoverso 4 della Sesta Direttiva CE. Il nuovo articolo potrebbe avere all’incirca il tenore seguente:
«È considerato fornitura il trasferimento della facoltà di disporre di un proprietario su un bene. Si considera parimenti fornitura la consegna di un bene durante un determinato periodo di tempo o che preveda la vendita a rate di un bene, con la clausola che la proprietà è acquisita al più tardi al momento del pagamento dell’ultima rata. Si considera altresì fornitura il trasferimento di un bene dal committente al commissionario (rispettivamente in direzione opposta in caso di acquisto) in virtù di un’operazione di commissione».
Un adeguamento del concetto di fornitura alla legislazione comunitaria presuppone un concetto uniforme di fornitura in detta legislazione, segnatamene nella Sesta Direttiva CE. Nonostante gli sforzi di armonizzazione di determinate nozioni a livello di UE, negli Stati membri dell’UE sussistono per l’appunto – a causa delle loro rispettive normative nazionali – importanti differenze nella qualificazione di determinate cifre d’affari come forniture o prestazioni di servizi. Un esempio recente di forma di cifra d’affari che può sfociare in contraddizioni insolubili di valutazione sono le cosiddette prestazioni di leasing transfrontaliere. Alcuni Stati membri qualificano queste operazioni come prestazioni di servizi, mentre altri invece le considerano forniture261.
In assenza di prospettive di successo di questa esigenza, la Commissione dell’UE non si sforza di emanare direttive definitorie per la qualificazione delle operazioni come forniture o come prestazioni di servizi; essa si limita piuttosto a effettuare classificazioni evidenti di operazioni non contestate oppure a illustrare le conseguenze legali delle modalità di qualificazione delle cifre d’affari nella misura in cui il pertinente Stato le abbia qualificate, conformemente alla sua legislazione nazionale, come forniture o come prestazioni di servizi. Anche il disegno di direttiva non definisce pertanto quali cifre d’affari debbano essere trattate come forniture e quali come prestazioni di servizi.
261 Cfr. in merito anche le spiegazioni del n. 6.12.2.3.