Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 269Fedlex · Rapporto esplicativo
Dal profilo del diritto comunitario vigono come in precedenza i principi di delimitazione tra prestazione di servizi e fornitura sviluppati dalla Corte europea di giustizia262. In merito è decisiva la natura della cifra d’affari in una visione generale dal profilo del consumatore medio. Le prestazioni di servizi possono anche richiedere piccole forniture di beni. Se la fornitura rappresenta soltanto una parte della cifra d’affari e se la prestazione di servizi prevale, la cifra d’affari va considerata come prestazione di servizi.
Qui di seguito sono illustrati quattro esempi concreti di divergenza della soluzione svizzera dalla legislazione comunitaria e le modalità di un eventuale adeguamento263.
6.12.2.1 Lavori a beni mobili corporei e fornitura d’opera
Il concetto di fornitura d’opera (“Werklieferung”) utilizzato in Germania e in Austria non ha paralleli nella legislazione comunitaria. Lo stesso dicasi dei concetti che si sono sviluppati come strumenti di interpretazione (concetto di approntamento di materiale – approntamento proprio e improprio di materiale).
Le legislazioni in materia di imposta sulla cifra d’affari di questi due Paesi contengono istruzioni sulle modalità di delimitazione tra elementi di fornitura ed elementi di prestazione di servizi nel caso di una prestazione unica. La Sesta Direttiva CE non reca una normativa paragonabile. L’articolo 15 capoverso 3 della Nuova Sesta Direttiva CE autorizza unicamente gli Stati membri a qualificare come fornitura determinate prestazioni edilizie. Non se ne può desumere una normativa generale per le forniture d’opera. Da un canto l’articolo 15 capoverso 3 della Nuova Sesta Direttiva CE concerne unicamente il caso speciale delle prestazioni edilizie e, d’altro canto, si intendono esclusivamente come tali le prestazioni d’opera che gli Stati membri possono qualificare come forniture per motivi di neutralità concorrenziale.
Secondo l’articolo 34 capoverso 1 della Nuova Sesta Direttiva CE il luogo di imposizione di queste forniture si situa nel Paese di destinazione. Il movimento a monte dei materiali principali per la produzione della fornitura d’opera non è considerato come trasferimento imponibile all’interno della Comunità (art. 18 cpv. 2 lett. f della Nuova Sesta Direttiva CE).
Nella misura in cui viene effettuata una mera lavorazione di un bene corporeo, la stessa è qualificata come prestazione di servizi che va imposta nel luogo dell’esecuzione dell’attività. Nel caso delle prestazioni di contratto d’appalto nel cui contesto un bene viene lavorato («movable property»), tra gli Stati membri esiste tutt’al più una normativa uniforme secondo la quale il luogo dell’imposizione può
262 Sentenza della Corte europea di giustizia, del 2.5.1996, Rs. C-231/94, Rn 12, Faaborg- Gelting Linien, SCEG 1996, I-2395; CEG del 17.5.2001, Rs. C-322/99 e C-323/99 Rn 62, Fischer e Brandenstein; CEG del 25.2.1999 Rs. C-349/96 Card Protection Plan.
263 Nel luglio del 2003 la Commissione ha avviato sforzi in vista di una nuova versione della Sesta Direttiva CE e presentato una corrispondente proposta di Direttiva del 15 aprile 2004 (COM (2004) 246 def.). Anche se per il momento non è possibile prevedere quando entrerà in vigore questa nuova versione decisa dalla Commissione, non si fruirebbe di un quadro completo se si trascurassero le valutazioni e precisioni del concetto di fornitura e di prestazione di servizi contenute nei pertinenti art. 15 segg. e 25 segg. Qui di seguito si rinvia pertanto nella misura del possibile anche alla nuova versione della Sesta Direttiva CE (Nuova Sesta Direttiva CE) nella misura in cui è più completa e precisa rispetto alla Sesta direttiva in vigore e tiene tra l’altro conto della giurisprudenza della CEG.