Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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essere trasferito in un altro Stato membro, utilizzando un altro numero di identificazione di imposta sulla cifra d’affari, se il bene, così prodotto o riparato, lascia nuovamente lo Stato membro nel quale era stata eseguita la prestazione. Questa normativa sarebbe mantenuta anche in caso di ridefinizione del luogo delle prestazioni di servizi.
Tra gli Stati membri il trattamento fiscale è tuttavia molto differenziato nel caso in cui il mandatario trasporta i materiali di costruzione di un’opera in uno Stato membro e, ad avvenuta ultimazione dell’opera contrattuale, effettua in tale Stato la consegna al committente (p.es. un edificio di investimento). In alcuni Stati membri il mandatario estero deve assoggettarsi all’imposta; in altri Stati membri invece l’onere di imposta è trasferito nella misura del possibile sul normale committente nazionale (reverse charge).
Regolamentazione attuale in Svizzera
Per gli acquirenti esteri la regolamentazione attuale – come sancita dal foglio informativo IVA n. 05 “Importazione di beni in correlazione con una fornitura su contratto d’appalto” e notevolmente semplificata dalla modifica di prassi a contare dal 1° gennaio 2005264– è molto più trasparente della normativa europea. La prassi odierna consente addirittura al mandatario estero di esercitare, a determinate condizioni, un diritto di opzione e di non assoggettarsi all’imposta in territorio svizzero. Una simile opzione non esiste nella legislazione comunitaria.
Nella misura in cui persegue l’assoggettamento, il mandatario estero deve anche designare un rappresentante fiscale svizzero, ciò che provoca oneri amministrativi, e quindi costi, che possono però essere evitati per il tramite di una pianificazione accurata. L’esigenza di una pianificazione fiscale accurata risulta anche dal fatto che il disbrigo doganale delle merci alla frontiera è indispensabile, sia all’esportazione dall’UE, sia all’importazione in Svizzera. Questa circostanza è indipendente dalla qualificazione della prestazione come fornitura o come prestazione di servizi. Il suo motivo esclusivo risiede nel passaggio della frontiera delle merci.
L’attuale regolamentazione svizzera non è neppure fonte di doppie imposizioni perché dal profilo del diritto comunitario il luogo della prestazione si situa sempre nel luogo dell’esecuzione dell’attività e si trova pertanto in Svizzera.
La riqualificazione come prestazione di servizi di una fornitura effettuata in virtù di un contratto d’appalto esigerebbe un ampliamento dell’istituto dell’ottenimento di prestazioni di servizi all’estero (attuale art. 10 LIVA).
In particolare si dovrebbe chiarire la questione delle modalità di imposizione delle prestazioni eseguite da un mandatario estero (costruttore di cucine o copriletto estero) a destinatari non contribuenti (persone fisiche o associazioni). Nella misura in cui si perseguisse in tutti i casi il trasferimento del debito fiscale sul destinatario, il committente privato dovrebbe farsi assoggettare a partire da un determinato limite di cifra d’affari, ciò che provocherebbe un’estensione inauspicata del campo di applicazione dell’attuale articolo 24 LIVA. Nell’ipotesi che il limite di cifra d’affari del committente svizzero fosse superato – ciò che sarebbe tipico nel caso delle persone fisiche e delle associazioni – queste prestazioni non dovrebbero essere imposte come ottenimento di prestazioni di servizi all’estero. Il destinatario della prestazione fruirebbe pertanto di prestazioni non imposte. Dal canto suo il mandatario svizzero do-
264 Cfr. le spiegazioni sulla modifica della prassi del n. 2.3.2.