Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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vrebbe invece imporre simili operazioni, ciò che lo penalizzerebbe a livello di concorrenza.
Qualora non si auspicasse il trasferimento del debito fiscale nel caso delle prestazioni a committenti privati, il mandatario estero dovrebbe comunque farsi assoggettare in Svizzera per questi casi per garantire l’imposizione delle sue prestazioni. È possibile che ciò sfoci in due diverse procedure a livello di IVA, a seconda che il partner contrattuale sia o no un soggetto fiscale (trasferimento possibile). Questo parallelismo è in contrasto con gli sforzi di semplificazione delle normative e dei principi di procedura dell’IVA.
6.12.2.2 Forniture di immobili
In ambito di fornitura di immobili la legislazione comunitaria in vigore e il disegno di direttiva operano una distinzione tra:
- fondi non edificati e non urbanizzati. Essi sono esclusi dall’imposta;
- fondi non edificati ma urbanizzati. Queste forniture sono imponibili. Gli Stati
membri possono continuare a escludere queste forniture durante un periodo transitorio, ma anche accordare un diritto di opzione dell’imposizione (art. 28 cpv. 3 lett. b della Sesta Direttiva CE in relazione con l’art. 4 cpv. 3 lett. b della Sesta Direttiva CE);
- fondi edificati. La fornitura che precede la prima occupazione degli edifici e di
parti di edifici e del relativo suolo è assoggettata all’IVA. Se del caso gli Stati membri possono escludere anche questa prima fornitura o abbinarla a un diritto di opzione dell’imposizione. Le forniture successive di edifici e di parti di edifici e del relativo suolo sono escluse dall’imposta; anche in questo caso gli Stati membri possono accordare un diritto di opzione dell’imposizione. Dal testo dell’articolo 4 capoverso 3 della Sesta Direttiva CE si evince che gli edifici e le parti di edifici non possono essere trattati separatamente ai fini dell’imposta sul valore aggiunto265.
La messa a disposizione di un fondo, tramite locazione o affitto, per un determinato periodo di tempo, con l’opzione successiva dell’acquisto da parte del possessore, è oggetto di una normativa complicata nella legislazione comunitaria, che offre un ampio margine di manovra agli Stati membri in ambito di qualificazione ai fini dell’imposta sulla cifra d’affari. Il retroscena potrebbe in particolare essere costituito dal carattere fortemente orientato sui diritti reali di queste cifre d’affari.
Regolamentazione attuale in Svizzera
In Svizzera il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi, così come la locazione o l’affitto di fondi e di parti di fondi sono di massima esclusi dall’imposta (art. 18 n. 20 e 21 LIVA). In questo ambito anche il presente disegno di legge mantiene ulteriormente l’esenzione impropria dall’imposta sul valore aggiunto (art. 18 cpv. 1 n. 13 - 15 D-LIVA). D’ora in poi però l’assoggettamento volontario (opzione) sarà ammesso illimitatamente per gli immobili utilizzati a scopo commerciale (art. 15 cpv. 1 lett. b D-LIVA).
265 Sentenza della Corte europea di giustizia, del 8.6.2000 Rs.C-400/98 – Breitsohl, SCEG 2000, I-4352, UR 2000, 329.