Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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In complesso gli adeguamenti alla legislazione comunitaria nel caso delle operazioni realizzate nel contesto del trasferimento o della messa a disposizione di fondi sono difficili, tanto più che non esiste una normativa comunitaria uniforme in questo ambito. Nel caso di queste transazioni ogni contribuente deve chiarire le specificità a livello di imposte dirette e di imposte indirette del pertinente Stato membro in cui è situato il fondo (cosiddette transazioni outbound). Se si tratta di un fondo situato in Svizzera (cosiddette transazioni inbound), ci si può aspettare il medesimo onere il contribuente estero.

6.12.2.3 Locazione e contratti analoghi (leasing)

Nel caso della locazione, conformemente all’articolo 15 capoverso 2 lettera b della Sesta Direttiva CE, la legislazione comunitaria ammette una fornitura con consegna del bene (soltanto) se la proprietà è acquisita al più tardi al momento del pagamento dell’ultima rata. Questa normativa estende il concetto di fornitura a tutti i casi in cui il diritto di possesso sfocia in definitiva in un trasferimento di proprietà e rappresenta pertanto la forma più intensa di procurare procacciamento del potere economico di disporre, anche se questa interviene in un momento successivo, ma convenuto dalle parti.

Sebbene si imponga la conclusione opposta, ossia che debba ad esempio essere considerato prestazioni di servizi il rapporto di leasing che non termina «automaticamente» con l’acquisizione della proprietà alla scadenza del contratto, i rapporti di leasing non sono qualificati in modo uniforme negli Stati membri. A titolo di esempio si rinvia alla situazione in ambito di imposta sulla cifra d’affari in Germania e in Ungheria, illustrata dalla letteratura germanica più recente in materia di imposta sulla cifra d’affari266. Per analogia con la legislazione in materia di imposta sull’utile, nella legislazione germanica in materia di imposta sulla cifra d’affari si presume la fornitura degli oggetti in leasing se l’oggetto del leasing deve essere attributo al prenditore del leasing dal profilo dell’imposta sul reddito. Secondo l’attuale legislazione ungherese, ai fini della qualificazione come locazione (prestazione di servizi) o come vendita (leasing) è determinante se il bene economico concesso in uso è sì o no trasferito automaticamente nella proprietà del locatario alla scadenza della locazione. Nel primo caso si tratta di una fornitura simulata al momento della consegna del bene in leasing al prenditore di leasing. Nel secondo caso si è unicamente in presenza di una prestazione di servizi. Ciò si applica anche nel caso in cui il locatario riceve soltanto un’opzione di acquisto.

A mente di questi diversi approcci di classificazione delle condizioni contrattuali, come fornitura o come prestazione di servizi, sono inevitabili conflitti di qualificazione nel caso dei rapporti transfrontalieri di leasing. Essi potrebbero essere evitati unicamente per il tramite di una classificazione delle prestazioni di leasing estesa a tutta l’UE. Come sinora permane l’autonomia degli Stati nazionali di qualificare i rapporti di locazione e di leasing come fornitura o come prestazione di servizi sulla base dei più diversi criteri, circostanza che può essere fonte di conflitti di qualificazione all’interno dell’UE nel caso del leasing transfrontaliero. Questi conflitti possono essere all’origine di doppie imposizioni o di non imposizioni. Nella caso menzionato si verifica una doppia imposizione.

266 Cross-Border-Leasing «Lieferung oder sonstige Leistung», dott. Matthias Winter/Carsten Höink in UR 2006, 326