Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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Il disegno di direttiva prevede che in futuro, in caso di locazione di beni diversi dai mezzi di trasporto, si dovrà distinguere tra locazione di breve durata e locazione di lunga durata, nonché tra locazione a contribuenti e locazione a non contribuenti. La normativa prevista dalla legislazione comunitaria prevede attualmente quanto segue per le prestazioni locative diverse dai mezzi di trasporto267:

Locazione di beni diversi Tipo di partner Luogo dell’imposizione

dai mezzi di trasporto contrattuale

Di breve durata (= fino a B2B Principio del luogo del prestato-30 giorni) re alle condizioni dell’art. 9d cpv. 1 della Sesta Direttiva CE,

altrimenti principio del luogo del destinatario (norma di base)

B2C Principio del luogo del prestatore

Di lunga durata (= a par- B2B Principio del luogo del destinatire da 31 giorni) tario

B2C Principio del luogo del prestatore

La Svizzera non conosce attualmente la distinzione delle prestazioni di servizi tra prestazioni di servizi a imprese contribuenti e prestazioni di servizi a consumatori finali. Un adeguamento del concetto di fornitura renderebbe necessaria anche l’adozione di questa difficile distinzione.

Poiché per il momento è ancora incerto se la prevista modifica della legislazione comunitaria entrerà in vigore e se le normative subiranno ulteriori modifiche, occorre in ogni caso seguire gli sviluppi della legislazione comunitaria alla Corte europea di giustizia in relazione alla modifica del luogo della prestazione di servizi.

Per poter reagire in maniera appropriata al potenziale di collisione delle normative previste con il sistema svizzero dell’imposta sul valore aggiunto, l’articolo 6 D-LIVA prevede la possibilità per il Consiglio federale di adeguare in maniera rapida e consona all’economia, tramite ordinanza, la delimitazione tra forniture e prestazioni di servizi, nonché il luogo dell’esecuzione della prestazione. Per questo solo motivo non è pertanto necessario riprendere il concetto di prestazione della Sesta Direttiva CE.

6.12.2.4 Importazione

Ai sensi della legislazione comunitaria si è in presenza dell’importazione di un bene se una merce non comunitaria o una merce che non si trova in libera circolazione è introdotta nella CE da Stati terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della CE (art. 31 della Nuova Sesta Direttiva CE).

267 Stato il 2 giugno 2006, 9913/2/06 REV 2.