Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 274Fedlex · Rapporto esplicativo

L’importazione del bene è effettuata di norma nello Stato membro nel cui territorio si situa il bene quando esso viene introdotto nel territorio della Comunità (luogo della prima importazione, art. 60 della Nuova Sesta Direttiva della CE).

In questo senso – diversamente dalla legislazione svizzera in materia di IVA – l’importazione costituisce una fattispecie che fonda l’assoggettamento. Le prescrizioni doganali applicabili disciplinano di massima l’importazione, chi è considerato come importatore e a quali condizioni e presso quale persona insorge il debito fiscale di importazione. Ne consegue che ogni legislazione nazionale in materia di imposta sul valore aggiunto rinvia tipicamente in merito al diritto doganale applicabile della CE268.

In deroga all’articolo 31 della Nuova Sesta Direttiva CE, se il bene della fornitura è spedito o trasportato dal territorio di uno Stato terzo e se il fornitore è il debitore dell’imposta sulla cifra d’affari sull’importazione, lo Stato membro di importazione è considerato luogo della fornitura della spedizione e del trasporto e delle forniture successive (art. 33 cpv. 2 della Nuova Sesta Direttiva CE). Questo trasferimento della fornitura nel Paese – trasferimento che provoca l’importazione – costituisce per l’appunto un’importante differenza rispetto alla LIVA svizzera e fonda in numerosi casi l’assoggettamento dei fornitori esteri nello Stato di importazione.

Regolamentazione attuale in Svizzera

In virtù della legislazione attuale, il fornitore estero può optare per l’assoggettamento volontario nella misura in cui sottopone volontariamente all’imposta le sue forniture all’estero destinate verso il territorio svizzero (art. 13 LIVA). Simultaneamente alla presentazione della dichiarazione di adesione, il fornitore è iscritto a sua richiesta nel registro dei contribuenti IVA. In virtù della dichiarazione di adesione il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di trattare tutte le importazioni secondo la procedura autorizzata e di sottoporle all’imposta in territorio svizzero.

Il fornitore estero dispone quindi di un diritto di opzione sconosciuto alla legislazione comunitaria.

In caso di adeguamento alla legislazione comunitaria ogni fornitore estero desideroso di importare sarebbe costretto a farsi assoggettare fiscalmente in Svizzera. Nella misura in cui l’assoggettamento è stato determinato dall’importazione, si dovrebbe inoltre riesaminare il concetto di limite di cifra d’affari ai fini dell’assoggettamento obbligatorio. Nell’ipotesi contraria il fornitore estero potrebbe effettuare, senza divenire contribuente, importazioni fino a concorrenza del limite di cifra d’affari, per poi dovere imporre le sue cifre d’affari ad avvenuto assoggettamento. In questo caso si dovrebbe altresì chiarire se il limite di cifra d’affari costituisce un importo di franchigia.

a) Ripercussioni sui contribuenti

Oltre alle ripercussioni già menzionate, vanno rammentate le distorsioni concorrenziali che potrebbe causare un ravvicinamento del concetto di fornitura a quello della legislazione comunitaria:

268 Ordinanza sul codice doganale (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce il codice doganale comunitario, GUCE 1992, n. L 302; regolamento del codice doganale.