Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 275Fedlex · Rapporto esplicativo

Se la locazione è considerata prestazione di servizi, il locatario svizzero deve conteggiare con l’AFC un le imposte sulle prestazioni di imprese con sede all’estero (art. 10 e 24 LIVA). Ne è nondimeno condizione il pagamento annuo, da parte del locatario, di oltre 10’000 franchi per simili prestazioni dall’estero. Questo limite dovrebbe di massima essere superato se il locatario è una persona fisica o un’associazione (associazione sportiva, associazione teatrale ecc.). Queste ultime non dovrebbero pertanto imporre questi beni a titolo di ottenimento di prestazioni di servizi dall’estero. Esse fruirebbero quindi di beni non imposti. Gli offerenti svizzeri dovrebbero invece imporre queste operazioni e sarebbero quindi penalizzati a livello di concorrenza.

b) Ripercussioni sull’economia

Le ripercussioni economiche sarebbero esigue se il concetto di fornitura dovesse essere modificato fondamentalmente. Anche in caso di adeguamento del concetto di fornitura alla CE o a determinati Stati membri della CE non possono essere totalmente evitate doppie imposizioni, ragione per la quale anche in questi casi (puntuali) ci si devono aspettare svantaggi di piazza.

c) Importanza per i consumatori

Un adeguamento eventuale del concetto di fornitura non comporta alcuna ripercussione per i consumatori.

d) Ripercussioni sulle entrate fiscali della Confederazione

Anche in questo ambito non ci si aspettano ripercussioni.

e) Redditività di riscossione (amministrazione)

Gli adeguamenti alla legislazione comunitaria nell’ambito delle prestazioni menzionate peggiorerebbero piuttosto la redditività di riscossione. Per quanto concerne la locazione di beni occorre osservare quanto segue:

Allorquando l’importazione di un bene nell’UE è eseguita in base ad un contratto di locazione, è dovuta l’imposta all’importazione sebbene si tratti di una prestazione di servizi. Anche la Svizzera potrebbe introdurre una regola analoga. Per l’imposta all’importazione dovrebbe tuttavia essere istituito un corrispondente oggetto fiscale ed in territorio svizzero una corrispondente fattispecie di esenzione d’imposta. Solo in questo modo, infatti, possono essere evitate doppie imposizioni e lacune d’imposizione. Se la locazione o il leasing non sono più qualificati uniformemente come fornitura, l’AFD dovrebbe verificare nel caso di simili contratti se si tratta effettivamente di una prestazione di servizi o di una fornitura. Secondo la legislazione in vigore non compete infatti all’AFD imporre gli ottenimenti di prestazioni di servizi dall’estero.

6.13 Imposizione delle bevande alcoliche con l’aliquota ridotta

6.13.1 Situazione iniziale

L’articolo 36 capoverso 1 lettera a numero 2 LIVA stabilisce che l’aliquota ridotta applicata ai prodotti commestibili e alle bevande non si applica alle bevande alcoliche. Le bevande alcoliche devono pertanto sempre essere imposte con l’aliquota normale.