Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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6.13.2 Possibilità di riforma: assoggettamento delle bevande alcoliche con l’aliquota ridotta

Per motivi di neutralità concorrenziale, il modulo «2 aliquote» del disegno di legge (cfr. il n. 2.3 qui sopra) prevede che alle prestazioni della ristorazione (senza le bevande alcoliche) si applica d’ora in poi l’aliquota ridotta. Per questo tramite sono eliminati diversi problemi di delimitazione del sistema dell’imposta sul valore aggiunto. Nel contempo si provocano però nuove difficoltà di delimitazione. Gli esercenti che secondo la legislazione in vigore effettuano unicamente prestazioni sottoposte all’aliquota normale devono d’ora in poi applicare due diverse aliquote. Ciò complica il conteggio dell’IVA. Si pone inoltre la questione dell’aliquota da applicare a un «caffè corretto» o a un «sorbetto alla vodka».

Descrizione della possibilità di riforma: se si intende eliminare anche questi problemi di delimitazione, la mescita di bevande alcoliche nella ristorazione deve essere imposta con l’aliquota ridotta. È però difficilmente immaginabile imporre le bevande alcoliche nella ristorazione con un’aliquota inferiore a quella del commercio all’ingrosso o del commercio di dettaglio. Per questo motivo entra unicamente in considerazione un assoggettamento generalizzato delle bevande alcoliche all’aliquota ridotta. Poco importa dove avviene la consegna, se nella ristorazione e nel settore alberghiero oppure nel commercio all’ingrosso e nel commercio di dettaglio.

La riduzione dell’imposizione delle bevande alcoliche non entra in linea di conto sia per motivi di politica finanziaria che per ragioni di politica sanitaria. La riduzione dell’imposta sul valore aggiunto sulle bevande alcoliche deve pertanto essere integralmente compensata tramite l’aumento contemporaneo delle imposte speciali esistenti (birra269, alcopop e acquaviti270) o l’introduzione di nuove imposte speciali (vino, sidro). Queste imposte sono applicate ai produttori o agli importatori. Se l’imposta sul valore aggiunto si applica al valore della prestazione, per la tassazione fiscale delle acquaviti sono invece determinanti il volume o la massa e la graduazione alcolica.

a) Ripercussioni sui contribuenti

Deve essere introdotta un’imposta speciale sul vino e sulle altre bevande fermentate. Per le persone interessate – ossia per i viticoltori e per i produttori di sidro – ciò comporta un onere amministrativo supplementare. Sono invece sgravati dal profilo amministrativo gli esercenti e i commercianti di bevande, perché tutte le bevande e i prodotti alimentari sono trattati fiscalmente in maniera identica.

b) Ripercussioni sull’economia

In complesso l’onere fiscale sulle bevande alcoliche rimane invariato. Approfittano della nuova normativa da un canto gli offerenti di prodotti di qualità a scapito degli offerenti del settore a basso costo e, d’altro canto, il settore della ristorazione (cfr. l’esempio della sezione c) qui appresso).

Va nondimeno osservato che la situazione a livello di concorrenza degli offerenti di bevande alcoliche vicini alla frontiera peggiora rispetto ai loro concorrenti esteri. Da un canto – come menzionato – aumenta l’onere fiscale sulle bevande alcoliche nel

269 RS 641.411.

270 RS 680.