Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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commercio di dettaglio. D’altro canto, quando partono dalla Svizzera, le persone residenti all’estero possono chiedere il rimborso di meno imposte sulle bevande alcoliche. Viene infatti rimborsata l’imposta sul valore aggiunto271, d’ora in poi sensibilmente inferiore, ma non l’imposta speciale.
c) Importanza per i consumatori
L’IVA si applica al prezzo della merce. Quando il consumatore acquista per fr. 20.– una bottiglia di vino nel commercio di dettaglio, nel prezzo della bottiglia sono contenuti fr. 1,41 di IVA. Se consuma la medesima bottiglia al ristorante per fr. 60.–, il consumatore paga un’IVA tre volte superiore, ossia fr. 4,24. Se per compensare la riduzione dell’IVA viene introdotta un’imposta sul vino, è quindi probabile che il consumatore continui a pagare altrettanti franchi e centesimi per un litro di vino.
Rispetto alla situazione attuale, l’onere fiscale percentuale delle bevande alcoliche è più elevato per i prodotti a basso costo e inferiore per i prodotti cari. Pertanto sia nel commercio di dettaglio, sia nel settore della ristorazione ci si può aspettare uno spostamento della domanda dalle bevande a buon mercato alle bevande care. Ci si deve altresì aspettare che la domanda di bevande alcoliche aumenti nel settore della ristorazione e subisca un calo nel commercio di dettaglio.
d) Confronto con l’UE
L’Allegato H 1acategoria della Sesta Direttiva della CE elenca i beni e le prestazioni di servizi che possono essere imposti con un’aliquota ridotta. Le bevande alcoliche non vi sono enumerate. La possibilità di riforma non è quindi eurocompatibile. Nondimeno, per il tramite di una disposizione di eccezione, il Lussemburgo impone le bevande alcoliche con un’aliquota del solo 3 percento.
e) Ripercussioni sulle entrate fiscali della Confederazione
L’imposizione di tutte le bevande alcoliche con l’aliquota ridotta del 3,4 percento provoca minori entrate annuali complessive di circa 205 milioni di franchi (90 milioni sulle vendite dei commerci di dettaglio e presso i produttori di bevande alcoliche, nonché 115 milioni nel settore della ristorazione). Questo minore gettito di imposta deve essere integralmente compensato dall’aumento delle imposte speciali esistenti sulla birra e sulle acquaviti e dall’introduzione di un’imposta speciale sul vino e sul sidro.
La nuova normativa non ha almeno per il momento ripercussioni sulle entrate fiscali della Confederazione. Diversamente dalle entrate di imposta sul valore aggiunto – che seguono l’evoluzione del rincaro –, le entrate delle imposte speciali dipendono dal consumo. A medio e lungo termine ci si devono pertanto aspettare minori entrate. Questo effetto può però essere controbilanciato tramite adeguamenti al rincaro delle aliquote delle imposte speciali.
f) Redditività di riscossione (amministrazione)
In ambito di imposta sul valore aggiunto si verificano semplificazioni di esigua entità, perché questa normativa elimina un problema di applicazione. D’altronde si tratterà di gestire la nuova imposta speciale sul vino e sul sidro, circostanza che provocherà un sensibile maggiore dispendio per l’amministrazione.
271 Condizione di simili forniture esenti di imposta in territorio svizzero di beni privati nel traffico viaggiatori è che il valore delle merci superi 400 franchi.