Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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7 Altre possibilità di riforma, parte tassazione e diritto procedurale
7.1 Tassazione da parte dell'Amministrazione delle contribuzioni
7.1.1 Situazione iniziale
La tassazione e il versamento dell'imposta nonché le autorità competenti sono disciplinati negli articoli 43 segg. LIVA. Attualmente l’IVA è riscossa sulla base del sistema dell'autotassazione. Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto, il contribuente è tenuto a dichiarare con l'aiuto del prescritto modulo ufficiale l’imposta all’AFC e a versare l'imposta dovuta. In una prima fase l'AFC verifica questi rendiconti da una parte sotto l'aspetto di eventuali errori di calcolo e dall'altra sotto l'aspetto della loro plausibilità. Nella fattispecie il contribuente ha la piena ed esclusiva responsabilità del corretto e completo trattamento dell’IVA per le operazioni avvenute nella sua impresa.
Entro il termine di prescrizione di cinque anni il contribuente e l'AFC possono generalmente apportare correzioni alle cifre d’affari e alle imposte precedenti dichiarate. Entro questo termine l'AFC può inoltre riesaminare le rettifiche da essa fatte valere tramite rendiconto complementare o nota di credito, sempreché esse non siano passate in giudicato con una decisione senza riserva di controllo. L'AFC effettua tali correzioni, a favore o a sfavore del contribuente, internamente e nell'ambito di controlli sul posto, vale a dire presso il contribuente o il rappresentante da esso designato.
7.1.2 Possibilità di riforma: introduzione della procedura di tassazione mista
Descrizione della possibilità di riforma: si ha un sistema di tassazione mista quando il contribuente deve dichiarare periodicamente le sue cifre d'affari e l'imposta precedente sostenuta e quando l'Amministrazione invia una notifica definitiva di tassazione per ogni esercizio. Un sistema di tassazione misto di questo tipo potrebbe ad esempio essere impostato come segue:
• L’esercizio dovrebbe durare di principio 12 mesi per tutti i contribuenti (assun-
zione della regola dell'articolo 79 LIFD).
• Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto trimestrale272 il contribuen-
te deve presentare un rendiconto (provvisorio) su un modulo ufficiale. Come periodo di rendiconto vale il trimestre civile o eventualmente un periodo di tre mesi che dipende dall'esercizio273. Anche l'imposta dovuta deve essere pagata entro questi 60 giorni. Le cifre d’affari dichiarate devono essenzialmente corrispondere a quelle realizzate. Uno scostamento consistente tra queste è perseguito e punito come abuso se il contribuente ne ha tratto un notevole vantaggio finanziario.
272 In caso di rendiconto con aliquote saldo continua ad essere applicato il semestre come periodo di rendiconto e i contribuenti con regolari eccedenze d'imposta precedente possono richiedere un periodo di rendiconto mensile.
273 Se, ad esempio, l'esercizio contabile termina il 30 aprile, sarebbero applicati i seguenti periodi di rendiconto: dal 1° maggio al 31 luglio, dal 1° agosto al 31 ottobre, dal 1° novembre al 31 gennaio e dal 1° febbraio al 30 aprile).