Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 281Fedlex · Rapporto esplicativo
b) Ripercussioni sull’economia
Dal punto di vista economico, un sistema di tassazione mista ha ripercussioni negative a saldo. La ragione è riconducibile al maggior onere di pagamento dei contribuenti e nel maggior onere di riscossione dell'Amministrazione. Il maggiore onere non è compensato da una maggiore certezza per i contribuenti, che devono effettuare meno accantonamenti per affrontare i rischi fiscali.
c) Importanza per i consumatori
Poiché si tratta di disposizioni procedurali, non ci si attendono ripercussioni sui consumatori.
d) Confronto con l'UE
Ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 della Sesta Direttiva CE ogni contribuente deve presentare una dichiarazione entro un termine che dovrà essere stabilito dagli Stati membri. Tale termine non dovrà superare di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale. Il periodo fiscale può essere fissato dagli Stati membri in un mese, due mesi, o un trimestre. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire periodi diversi comunque non superiori a un anno. Queste possibilità sono impiegate dagli Stati membri in modo individuale. L'articolo 22 capoverso 5 della Sesta Direttiva CE stabilisce che ogni contribuente deve pagare l'importo netto dell'imposta sul valore aggiunto al momento della presentazione della dichiarazione periodica. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire un’altra scadenza per il pagamento di questo importo o per la riscossione di acconti provvisori. Secondo l'articolo 22 capoverso 6 della Sesta Direttiva CEE gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere al contribuente una dichiarazione relativa a tutte le operazioni effettuate nell'anno precedente, che contenga tutti i dati di cui al capoverso 4. Questa dichiarazione deve contenere altresì tutti gli elementi per eventuali rettifiche.
Germania
Il periodo di rendiconto è il trimestre civile rispettivamente il mese civile (se l'imposta annua dovuta supera € 6'136.--), ed entro 10 giorni dalla fine di ciascun periodo di rendiconto l'impresa deve presentare un rendiconto (dichiarazione preliminare), nel quale essa stessa deve calcolare l'imposta per il periodo di rendiconto. Il pagamento è esigibile dopo 10 giorni dalla fine del periodo di rendiconto (§ 18 cpv. 1 D-UStG). Alla fine dell'anno civile l'impresa deve anche consegnare una dichiarazione d'imposta finale (riassunto delle dichiarazioni preliminari) nella quale deve calcolare essa stessa l'imposta o l'eccedenza (§ 18 cpv. 3 D-UStG). In questo modo l'impresa non è "tassata". La determinazione formale dell'imposta tramite decisione ai sensi del § 167 D-AO avviene unicamente se la determinazione conduce a un'imposta diversa da quella della dichiarazione d'imposta oppure se il rendiconto non è stato presentato. I rendiconti presentati dai contribuenti sono equiparati alle decisioni e sono pertanto considerati titolo esecutivo.
Austria
Il periodo di rendiconto è essenzialmente il mese civile (risp. il trimestre se la cifra d'affari annua non supera € 22'000.--). Il contribuente è tenuto a consegnare un rendiconto (dichiarazione preliminare) entro un mese e 15 giorni. In questa dichiarazione d'imposta egli stesso deve calcolare l'imposta da versare per il periodo della dichiarazione preliminare (acconto) o l'eccedenza risultante. Il contribuente deve versare entro il giorno della scadenza l’acconto che ne risulta. Se il contribuente non consegna la dichiarazione preliminare, se quest'ultima è incompleta oppure se il cal-