Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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di franchi, sarebbe necessario aumentare l'aliquota di 0,5 punti percentuali. Se la compensazione non è effettuata all'interno del sistema dell'IVA, la Confederazione deve aumentare altre imposte o ridurre le uscite. Occorre inoltre tenere in considerazione che la provvigione di riscossione è prevista solo per contribuenti in territorio svizzero. Anche all’importazione di beni, sono sovente gli incaricati della riscossione del dazio che riscuotono l’IVA presso l’importatore per poi riversarla all’AFC. Pertanto, anche queste imprese si occupano di effettuare l’incasso per il fisco. È quindi possibile che anche queste cerchie chiedano la provvigione di riscossione, originando ulteriori aumenti dei costi.
f) Redditività di riscossione (amministrazione)
Non è possibile individuare nessuna base di calcolo che da una parte sia applicabile con un dispendio abbastanza sostenibile e dall'altra compensi in modo approssimativamente corretto le spese dei contribuenti. Un'impostazione basata sulla cifra d'affari dichiarata non sarebbe adatta perché, ad esempio, nel commercio all'ingrosso si può talora realizzare una grande cifra d'affari con poco dispendio, mentre nel caso di lavori di produzione e riparazione la cifra d'affari è relativamente bassa rispetto alla forza lavoro impiegata. Inoltre, essa comprende operazioni escluse dall’imposta, per le quali non si può concedere provvigioni di riscossione. Il pagamento di provvigioni di riscossione comporterebbe poi oneri aggiuntivi considerevoli per l'amministrazione che si tradurrebbero in particolare in un maggior fabbisogno di 15 - 20 posti di lavoro e in maggiori spese per il personale di circa 3 milioni di franchi.
7.3 Estensione della procedura di notifica tra contribuenti
7.3.1 Situazione iniziale
Secondo l'attuale regolamentazione il contribuente deve trattare nello stesso modo le prestazioni eseguite a contribuenti e quelle eseguite a non contribuenti: egli fattura l'importo con l’IVA. Il contribuente acquirente della prestazione può dedurre quest’imposta a titolo d'imposta precedente, sempreché impieghi la prestazione per uno scopo imponibile e questa non sia finanziata, tra l’altro, tramite sussidi.
Nel sistema attuale si può derogare a questa regola se un patrimonio è trasferito, tutto o in parte, da un contribuente a un altro nell'ambito di una fondazione, di una liquidazione o di una ristrutturazione (cfr. art. 47 cpv. 3 LIVA). In questo caso è obbligatorio impiegare la cosiddetta procedura di notifica. Nella fattispecie il prestatore non fattura l’IVA all’acquirente e non dichiara nel rendiconto d’imposta la cifra d'affari realizzata. Egli non adempie il relativo obbligo fiscale tramite pagamento dell'imposta, bensì tramite notifica scritta all'AFC del trasferimento del patrimonio mediante di uno speciale modulo. Egli non può indicare l'imposta sulla fattura e di conseguenza il destinatario della prestazione non può effettuare la deduzione dell’imposta precedente.
7.3.2 Possibilità di riforma: estensione della procedura di notifica
Descrizione della possibilità di riforma: attualmente ci si può porre la questione se non sarebbe possibile dare generale applicazione alla procedura di notifica che attualmente ha un campo d'applicazione limitato. Dovrebbe divenire oggetto di discussione l'introduzione di un sistema generale di notifica (con cosiddetto reverse-