Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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check o r-check) per tutte le prestazioni tra i contribuenti. Non si tratta di un ritorno settoriale all'imposta monofase della previgente imposta sulla cifra d'affari né dell'introduzione del sistema del reverse charge preso in considerazione in Germania280. Piuttosto si rimane nell'ambito di un'imposta onnifase netta e dell'obbligo fiscale per il prestatore, solo che in caso di prestazioni tra contribuenti l’imposizione verrebbe adempiuta tramite notifica e non più tramite pagamento. La notifica dovrebbe assumere la forma del cosiddetto r-check. L’AFC dovrebbe allestire una corrispondente banca dati online, nella quale da una parte registra la notifica e dall'altra confermato al prestatore, su sua richiesta, che l'acquirente è a sua volta qualificato per la procedura di notifica.

Un sistema di questo tipo, caratterizzato da prestazioni tra contribuenti senza imposta e completato da un sistema generale di notifica con r-check, potrebbe essere teoricamente predisposto in modo addirittura obbligatorio per tutte le prestazioni tra contribuenti. Realisticamente si dovrebbe tuttavia fissare un limite minimo dell'importo fatturato per l'applicabilità di un sistema di notifica di questo tipo. Un’alternativa possibile è l’attuazione sistema di notifica facoltativo.

a) Ripercussioni sui contribuenti

In un sistema di prestazioni senza imposta tra i contribuenti sarebbero complessivamente necessarie minori risorse liquide, per cui si otterrebbe un vantaggio in termini di liquidità. Non dovendo più versare al prestatore l'imposta sulle prestazioni preliminari ottenute, l'acquirente contribuente godrebbe una maggiore liquidità. Il prestatore contribuente, per contro, non otterrebbe più nessun vantaggio di liquidità a breve termine (riscuotendo l'importo fatturato prima di versare il suo debito fiscale all'AFC) perché non potrebbe più mettere in conto l'imposta all'acquirente contribuente. L’effetto positivo in termini di aumento della liquidità dovrebbe comunque prevalere, dato che non si pagherebbe più imposte precedenti.

Le imprese, però, dovrebbero preventivare notevoli spese d'introduzione per poter accedere alla banca dati online. Inoltre, la necessità di effettuare notifiche ed eventualmente di richiedere conferme sull'effettiva registrazione dell'acquirente comporterebbe comunque un onere amministrativo e relative spese. Infine i problemi tecnici imprevisti potrebbero avere notevoli ripercussioni sull'andamento operativo di tali imprese.

È inoltre molto importante menzionare che l’estensione dell'attuale procedura di notifica causerebbe anche dei problemi in relazione alle aliquote saldo281 poiché un sistema generale di notifica non sarebbe compatibile con il rendiconto d’imposta con le aliquote saldo (che tien conto di un'imposta precedente forfettaria). I due sistemi non possono essere applicati contemporaneamente, non essendo compatibili tra loro. Se il sistema di notifica proposto fosse applicato obbligatoriamente, le aliquote saldo diventerebbero, per così dire, obsolete, perché non ci sarebbe più un’imposta precedente computata forfetariamente, tranne l'imposta sull'importazione e l'imposta sull'ottenimento di prestazioni di servizi da autodichiarare. Di conseguenza, il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo non sarebbe più possibile. Per contro, in

280 Il sistema del reverse charge consiste nel trasferimento del debito fiscale dal prestatore al destinatario della prestazione nell’ambito delle operazioni tra contribuenti.

281 La regolamentazione vigente per le aliquote saldo si estende anche alle aliquote forfettarie che trovano applicazione nelle collettività pubbliche e nelle istitutzioni simili nonché nelle associazioni e fondazioni.