Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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quadro di queste modifiche radicali la soppressione del maggior numero possibile di eccezioni e l’introduzione dell’aliquota unica. Il modulo «Aliquota unica»58 del disegno di legge, trasmesso per il parere nel quadro della consultazione, contiene una proposta radicale ottimizzata. L’attuazione del modulo esige la decisa volontà politica di semplificare in maniera durevole l’imposta sul valore aggiunto avvicinandola alla forma ideale. Nell’ambito di questo modulo non possono essere presi in considerazione postulati estranei alla materia, perché ogni compromesso e ogni deviazione rispetto agli obiettivi comporta inevitabilmente nuove distorsioni e difficoltà di delimitazione, con conseguenze diametralmente opposte agli obiettivi di semplificazione perseguiti.

Il Consiglio federale è altresì consapevole del fatto che una riforma radicale costituisce un obiettivo notevole, di non facile realizzazione. In un altro modulo viene pertanto presentata una nuova legge sull’IVA che prevede due diverse aliquote. Il modulo «2 aliquote»59 consente di realizzare determinati obiettivi di politica sociale e ridistributiva nel quadro del sistema dell’imposta sul valore aggiunto. Diversamente da quanto avviene nel quadro della legislazione in vigore, questi obiettivi non sono raggiunti con esenzioni improprie, bensì con un’aliquota più bassa (analogamente all’attuale aliquota sugli alimentari).

Il catalogo delle cifre d’affari imponibili ad un’aliquota inferiore è motivato da considerazioni non fiscali, in particolare di politica sociale ed economica. Il parametro per l’applicazione di un’aliquota inferiore può ad esempio essere la ponderazione relativamente più elevata di determinati gruppi di prodotti acquistati dalle economie domestiche a basso reddito. Va inoltre perseguita una delimitazione il più semplice possibile tra beni e prestazioni di servizi imponibili all’aliquota normale e quelli imponibili all’aliquota ridotta. Il catalogo comprende segnatamente:

• i generi alimentari (eccettuate le bevande alcoliche), come pure le operazioni di vendita take away;

• le prestazioni di ristorazione e di alloggio;

• le prestazioni nell’ambito sanitario, così come i medicinali;

• le prestazioni nell’ambito della cultura e dello sport.

Per adempiere le esigenze della mozione Hess (04.3655), oltre alla fornitura di cibi e di bevande (eccettuate le bevande alcoliche) e alle operazioni di vendita take away devono essere imposte all’aliquota ridotta anche le cifre d’affari della ristorazione. Nel contempo deve trattarsi di una soluzione semplice; i problemi attuali di delimitazione possono essere evitati. Per non creare ulteriori difficoltà di delimitazione, anche le prestazioni di alloggio devono essere imposte all’aliquota ridotta.

Un’aliquota inferiore è sensata ed esplica i suoi effetti soltanto se l’aliquota ridotta è notevolmente inferiore all’aliquota normale (un terzo o la metà dell’aliquota normale). Un’aliquota ridotta impedisce quindi la possibilità di diminuire l’attuale aliquota normale, contrariamente a quanto accadrebbe con l’introduzione di un’aliquota unica.

58 Cfr. n. 1.4

59 Cfr. n. 1.4.