Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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prestazioni di servizi che esigono simultaneamente la presenza fisica del prestatore di servizi o dei mezzi per l’esecuzione di tali prestazioni e la presenza fisica del cliente e che sono eseguite per il consumo immediato. Nell’intento di migliorare la sua comprensibilità e in modo da fissare una regolamentazione precisa, la legge rinuncia a una descrizione astratta di queste fattispecie, ma le enumera esaurientemente. Le prestazioni di servizi fornite in cambio di contributi dei membri di un’associazione e quelle in ambito di sanità e di assistenza ai giovani sono escluse dall’imposta in virtù dell’articolo 18 capoverso 1 D-LIVA. Dato però che è possibile optare a favore dell’imposizione di queste prestazioni di servizi, occorre parimenti disciplinare il luogo della loro esecuzione. Si intende per prestazioni di servizi in ambito di cure corporali le attività effettuate per esempio da parrucchieri, estetiste, studi di tatuaggi e altri. Viene inoltre ancorata nella legge la prassi dell’AFC secondo la quale la normativa per le agenzie di viaggio è applicata anche a livello di organizzatori di manifestazioni.

Gli altri luoghi di prestazione subiscono solo lievi modifiche rispetto alla legislazione attuale: il capoverso 2 lettere a–c ed e corrisponde all’articolo 14 capoverso 2 lettere a–c ed e LIVA.

Alla lettera a sono state aggiunte le attività che consistono nella locazione, la perizia e la mediazione di beni immobiliari. Occorre precisare che è considerato luogo di queste attività quello in cui si trova il fondo. I lavori di sorveglianza immobiliare sono ora esplicitamente menzionati. Il contenuto di questa disposizione non è comunque modificato.

La definizione di luogo delle prestazioni di trasporto enunciata alla lettera b corrisponde d’ora in poi letteralmente all’articolo 9 capoverso 2 lettera b della Sesta Direttiva UE. Questa nuova formulazione, sebbene non ne modifichi il contenuto, mette in risalto la compatibilità con il diritto comunitario e permette di evitare l’attuale formulazione, poco elegante ed errata, che si riallaccia al “Paese”. Come nella legislazione in vigore, è considerato luogo della prestazione di trasporto di persone e di merci, il luogo in cui si svolge di volta in volta il trasporto in ragione del tragitto percorso. In caso di trasporti transfrontalieri deve essere operata una distinzione fra la parte della prestazione che è imponibile e quella che non soggiace all’imposta.

Le attività accessorie ai trasporti cui si riferisce la lettera c non devono comprendere unicamente le attività legate al trasporto di merci, bensì pure quelle in relazione con il trasporto di persone ed è per questo che è stato aggiunto in questa disposizione il termine “registrazione”. Ciò concerne in particolare le prestazioni “ground handling” negli aeroporti, cioè la registrazione di passeggeri di aeromobili (chek-in, ecc.) e degli aeromobili. Nella misura in cui queste prestazioni rappresentano prestazioni accessorie a un trasporto di merci o di persone, esse seguono la stessa sorte fiscale di detta prestazione di trasporto.

La lettera d è completata con il settore della cultura (complemento grammaticale). Le prestazioni scientifiche sottostanno d’ora in poi alla norma di base (principio del luogo del destinatario), affinché anche in questo caso non insorgano problemi di delimitazione con la consulenza e l’analisi. Il disegno di direttiva della CE prevede anch’esso il principio del luogo del destinatario nelle relazioni tra contribuenti. Le prestazioni di insegnamento sono di massima escluse dall’imposta. Se si opta a favore della loro imposizione, esse sottostanno come finora al principio dell’imposizione nel luogo dove diviene attivo il prestatore (principio del luogo dell’esecuzione dell’attività). Un’eccezione in questo campo è costituita dall’insegnamento a distan-