Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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to, strutturata secondo il principio dell’imposta onnifase al netto76. Essa costituisce lo strumento che permette sia lo sgravio di tutte le spese materiali necessarie al contribuente per conseguire cifre d’affari imponibili, sia la soppressione dell’imposizione dei beni di investimento e dei mezzi d’esercizio, ossia in breve della tassa occulta.
Art. 4 Luogo della fornitura
Questo articolo disciplina il luogo della fornitura di beni e riprende senza modifiche l’articolo 13 LIVA.
Art. 5 Luogo della prestazione di servizi
Il capoverso 1: al contrario della legislazione in vigore, secondo la nuova norma di base (la cosiddetta norma collettrice) si applica il principio del luogo del destinatario. Le prestazioni di servizi che non sono espressamente disciplinate altrimenti dalla legge sono considerate eseguite nel luogo dove il destinatario esercita la sua attività economica o uno stabilimento di impresa a favore dei quali le prestazioni di servizi sono eseguite oppure – se non dispone di una simile sede o di uno stabilimento di impresa – al suo domicilio o nel luogo dove diviene attivo. La legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto conosce un vero e proprio processo evolutivo su tale questione che trae origine nell’allontanamento progressivo dal principio del luogo del prestatore (che costituisce attualmente la norma collettrice, cfr. art. 14 cpv. 1 LIVA). In questo senso le prestazioni nell’ambito dell’aircraft management sono ad esempio state sottoposte per via di ordinanza al principio del luogo del destinatario77. Questo modo di procedere è postulato anche per le prestazioni in ambito di sicurezza di volo e di prestazioni di analisi78. Nel quadro dell’UE si sta ponendo mano a una direttiva79 in virtù della quale il principio del luogo del destinatario per le prestazioni di servizi è chiaramente posto in primo piano nel caso delle transazioni tra contribuenti80. In considerazione del fatto che già oggi la norma di base è ampiamente posta in breccia dalla normativa enumerativa di eccezione (in ulteriore estensione) a favore del luogo del destinatario (art. 14 cpv. 3 LIVA), questo passaggio assume maggiormente valore di segnale che non significato economico drammatico. La modifica ha per effetto che il principio del Paese di destinazione soggiacente al sistema dell’imposta sul valore aggiunto può essere attuato in modo migliore e che in definitiva può pertanto essere raggiunta un’imposizione sul luogo del consumo.
Questa modifica ha per effetto che d’ora in poi le prestazioni di servizi sottoposte al principio del luogo del prestatore dovranno essere espressamente disciplinate. È quanto opera la legge al capoverso 2 lettera f: in questo caso si tratta di norma di
76 Cfr. in merito n. 1.2.1.
77 Art. 1a OLIVA, in vigore dal 1° luglio 2006.
78 Cfr. in merito il rapporto «10 anni di IVA», n. 5.2.2.4, 5.2.2.7 e 5.2.2.8.
79 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 77/388/CEE del 20 luglio 2005 relativa al luogo delle prestazioni di servizi.
80 Le proposte dell’UE in ambito di luogo di imposizione delle prestazioni di servizi prevedono – come del resto le prescrizioni vigenti – normative diverse per le prestazioni di servizi tra contribuenti (B2B) e le prestazioni di servizi di contribuenti a non contribuenti (B2C). Queste differenziazioni complicano il sistema e dovrebbero pertanto essere evitate in Svizzera in futuro.