Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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za. In sintonia con il diritto comunitario tale luogo verrà considerato in futuro il luogo della sede del destinatario.
Art. 6 Deroghe alle disposizioni generali
Il presente articolo riunisce le competenze del Consiglio federale – attualmente disseminate negli articoli 12 e 16 LIVA – di modificare per via di ordinanza la delimitazione tra prestazioni di servizi e forniture nonché il luogo dell’esecuzione della prestazione per evitare le doppie imposizioni, le non imposizioni o le distorsioni alla concorrenza. Questa delega di competenza è importante perché è difficile enumerare esaurientemente i casi sottoposti al principio del luogo del prestatore. Tuttavia, la legge deve contenere una enumerazione esaustiva, in quanto altrimenti il contribuente che si chiede dov’è il luogo d’imposizione della sua prestazione di servizi, non troverebbe nella legge nessuna risposta. Ci si troverebbe perciò in presenza di una lacuna della legge. Possono pure presentarsi nuovi casi per i quali è necessario stabilire rapidamente il luogo d’imposizione ottimale. In tal modo può anche essere garantita la parità di trattamento tra prestatori svizzeri ed esteri.
Art. 7 Prova
Il presente articolo è nuovo. Esso riunisce l’intera problematica della prova in ambito di legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto, attualmente solo in parte disciplinata esplicitamente, ad esempio agli articoli 20 o 38 capoverso 1 LIVA.
In un intento di chiarificazione il capoverso 1 stabilisce la norma di portata generale in virtù della quale l’onere della prova di fattispecie che fondano l’imposizione compete all’autorità fiscale, ma che l’onere della prova di fattispecie che aumentano o riducono l’imposta spetta di massima al contribuente. Il contribuente non può soltanto allegare fattispecie che riducono l’imposta, ma le deve anche comprovare81.
Attualmente sono poste severe esigenze formali alla prova di fattispecie che aumentano o riducono l’imposta. Se queste esigenze non sono adempite la prova è considerata non addotta e il contribuente deve sopportarne le conseguenze. Successivamente all’ampliamento dell’ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto con l’introduzione, il 1° luglio 2006, degli articoli 15a e 45a, questa rigore di forma è già stato fortemente attenuato. L’articolo 7 D-LIVA riprende questo ampliamento. In futuro dai contribuenti si esigerà soltanto l’allibramento conforme ai principi commerciali delle loro operazioni commerciali. Se è il caso, la prova non è più, di massima, vincolata ad alcuna forma. È quanto sancisce il capoverso 2.
Questo principio concernente la prova è completato con una chiara disposizione legale nell’articolo 74 capoverso 5 D-LIVA che prevede che l’Amministrazione federale delle contribuzioni non può procedere ad una ripresa fiscale sulla base di semplici lacune formali se emerge o il contribuente dimostra che la Confederazione non
81 DTF 121 II 257 consid. 4c/aa e 121 II 273 consid. 3c/aa; Ernst Blumenstein / Peter Locher, System des Steuerrechts, 5a ed. 1995, pag. 379 e 415; Urs Behnisch, Die Verfahrensmaximen und ihre Auswirkungen auf das Beweisrecht im Steuerrecht, ASA 56
577 segg.; Martin Zweifel, Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren unter besonderer Berücksichtigung des zürcherischen Rechtes, ASA
49 520; del medesimo autore, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, pag. 109 segg.