Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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ha subito perdite d’imposta per l’inosservanza di prescrizioni formali. Inoltre, la prova è facilitata in quanto il contribuente in pratica non è più limitato nella scelta dei suoi mezzi di prova. L’articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, restrittivo su questo punto, non è quindi applicabile in ambito IVA82. Inoltre, d’ora in poi sarà applicabile il principio della libera valutazione delle prove; ciò ha quale conseguenza che le prove non possono dipendere unicamente dalla presentazione di determinati mezzi di prova. Occorre tuttavia rammentare che la liberazione delle esigenze in fatto di prove non esenta il contribuente dal procurarsi i documenti richiesti da altre disposizioni legali. Questo vale ad esempio per quanto concerne il documento doganale di esportazione prescritto dall’AFD.

La valutazione delle prove incombe alle autorità fiscali della Confederazione, rispettivamente ai tribunali aditi per la causa.83

Il capoverso 3, enumera le prove che sono riconosciute in ogni caso dalle autorità fiscali della Confederazione per le fattispecie che riducono l’imposta (rifugio sicuro o safe haven,). Questo modo di procedere garantisce la certezza del diritto perché il contribuente sa che riuscirà a fornire in ogni caso la prova se presenta i documenti menzionati in questo capoverso. Anche per quanto concerne le prestazioni di servizi eseguite all’estero occorre fare chiarezza. Esse non sottostanno alla LIVA se da una fattura contenente le indicazioni di cui all’articolo 59 D-LIVA e da uno o più contratti risultano il tipo e l’utilizzazione delle prestazioni eseguite e se il destinatario ha effettivamente una sede o un domicilio all’estero. Come menzionato sopra, il contribuente non è tenuto a presentare la prova tramite i documenti citati al capoverso 3. Ben al contrario egli può produrre altri atti per dimostrare il suo diritto. L’AFC deve accettare i documenti presentati e apprezzarli liberamente per chiarire i fatti.

Il traffico viaggiatori costituisce un’eccezione alla regola generale secondo cui la prova può essere prodotta senza forma precisa. Secondo il capoverso 4 per poter fare valere il rimborso dell’imposta precedente deve essere presentata come in precedenza la copia bollata dalla dogana dello speciale documento di esportazione prescritto dal DFF.

Il capoverso 5 riprende l’articolo 20 capoverso 2 secondo periodo LIVA, che ha dato buoni risultati.

Il capoverso 6 infine reca una norma contro gli abusi per i casi in cui le persone contribuenti abusano dell’attenuazione delle prove in materia di esportazione di beni.

Art. 8 Indicizzazione

Il presente articolo corrisponde essenzialmente all’attuale articolo 4 LIVA. Le disposizioni contenenti importi in franchi saranno espressamente enumerate nella legge. Si evita così che i prezzi soglia menzionati in valore assoluto non si discostino troppo dai valori attuali in termine di potere d’acquisto. Questo adeguamento non è valido per esempio per il limite della cifra d’affari di 100'000 franchi disposto dall’articolo 9 capoverso 1 D-LIVA il cui superamento implica l’assoggettamento. Fissando il limite a 100'000 franchi, lo si armonizza con quello che fa scattare l’iscrizione al registro di commercio. Non sarebbe infatti opportuno modificare tale

82 Vedi art. 76 cpv. 2 D-LIVA.

83 Art. 76 cpv. 3 D-LIVA.