Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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buenti saranno radiate dal registro dei contribuenti e potranno approfittare della massima agevolazione amministrativa e semplificazione.
La soppressione del limite superiore di cifra d’affari per le associazioni sportive e le istituzioni culturali, nonché del criterio del debito fiscale netto, provocano invero un maggiore onere alle persone interessate perché esse diventano contribuenti. Tale maggiore onere è però in parte compensato dall’innalzamento del limite inferiore. Spesso le cifre d’affari delle associazioni sportive e delle istituzioni culturali di piccole dimensioni, e quindi sovente gestite a titolo onorario, non superano la cifra d’affari di 100’000 franchi l’anno. In seguito alla soppressione del limite minimo superiore di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettera a LIVA, vi saranno circa 14’000 nuovi contribuenti. In conclusione la nuova normativa dell’assoggettamento obbligatorio comporterà circa 1’000 contribuenti supplementari.
L’aumento del limite di cifra d’affari procura peraltro il vantaggio di una «armonizzazione» con il limite di iscrizione al registro di commercio, con conseguente ulteriore semplificazione per le imprese. Il fatto che questi limiti siano stati armonizzati nell’ambito della revisione della legge non significa tuttavia che le condizioni d’assoggettamento all’IVA e di iscrizione al registro di commercio siano assimilabili. La Sesta Direttiva CE non conosce di massima alcun limite di cifra d’affari. È nondimeno prevista una regolamentazione speciale per le piccole imprese (art. 24 e 24a della Sesta Direttiva CE), nel cui ambito gli Stati membri sono liberi di decidere se farne uso. Il limite annuo minimo di cifra d’affari al di sotto del quale non è dato assoggettamento non è peraltro ancora stato armonizzato84.
La normativa prevista nel disegno di legge costituisce pertanto un avvicinamento alla legislazione dell’UE nella misura in cui essa contempla un solo limite di cifra d’affari. Essa va però ben oltre la Sesta Direttiva nella misura in cui il limite di cifra d’affari è sensibilmente superiore (eccezion fatta per Francia e Inghilterra, dove il limite di cifra d’affari minima è di 121 274, rispettivamente 136 869 franchi, quindi nettamente al disopra del limite di cifra d’affari proposto di 100 000 franchi) e le imprese che non superano tale limite sono integralmente liberate da qualsiasi obbligo in materia di imposta sul valore aggiunto.
Il capoverso 2 stabilisce il metodo di calcolo della cifra d’affari determinante. Contrariamente alla regolamentazione in vigore, d’ora in poi sarà tenuto conto delle controprestazioni convenute. Di conseguenza, per calcolare la cifra d’affari determinante, si prenderanno in considerazioni le controprestazioni fatturate per prestazioni imponibili sul territorio svizzero, ma senza l’IVA riscossa per queste prestazioni. Già oggi, per motivi di semplificazione, non sono sempre le controprestazioni ricevute a servire da base di calcolo, e ciò specialmente nei seguenti casi:
a) all’inizio dell’attività, la cifra d’affari determinante si compone di contropresta-
zioni ricevute e di controprestazioni convenute (cifra 3.2.2 dell’opuscolo speciale n. 02 “Assoggettamento all’IVA”);
b) In occasione della verifica retroattiva dell’assoggettamento (su più anni), e per
motivi puramente pratici, sono le cifre (d’affari) che emergono dal conto economico a venir prese in considerazione. Da un punto di vista contabile, in questo caso non si tratta di controprestazioni ricevute;
84 Cfr. in merito l’allegato 2 con il compendio dei limiti di cifra d’affari nell’UE.