Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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limite fondandosi sull’obbligo d’indicizzazione prevista da questo articolo, in quanto questi limiti non sarebbero poi più uniformi. Inoltre, occorrerà tenere in considerazione, per motivi di neutralità concorrenziale, non solo il rincaro bensì anche le aliquote d’imposta. Aliquote più elevate possono in effetti accentuare le distorsioni concorrenziali risultanti da questi valori limite. L’ammontare delle multe è pure escluso dall’indicizzazione. Le multe dovrebbero essere adattate dal legislatore nel contesto del diritto penale in materia fiscale e del diritto penale amministrativo.

Titolo secondo: Imposta sul territorio svizzero

Conformemente alla nuova struttura della legge, i tre ambiti entro i quali viene riscossa l’imposta sul valore aggiunto e che sono definiti dall’articolo 3 D-LIVA sono chiaramente delimitati l’uno dall’altro anche dal profilo sistematico. Il titolo secondo contiene le disposizioni relative alla riscossione dell’imposta sul territorio svizzero. L’imposta a carico dell’acquirente è disciplinata nel titolo terzo, mentre il titolo quarto è consacrato all’imposta sulle importazioni. Gli articoli qui di seguito si riferiscono pertanto all’imposta riscossa sul territorio svizzero.

Capitolo 1: Assoggettamento all’imposta Art. 9 Assoggettamento

Capoverso 1: è assoggettato all’imposta secondo la legge chiunque esercita un’impresa ai sensi dell’articolo 3 lettera f D-LIVA, che appare pubblicamente come tale e realizza cifre d’affari. L’assoggettamento non si ricollega all’impresa, bensì al soggetto giuridico. Ciò significa che da un lato persone che gestiscono più imprese possono essere trattate come un unico soggetto fiscale, mentre dall’altro le comunità di persone (ad es. le società semplici) possono essere considerate come un soggetto fiscale. La forma giuridica e lo scopo dell’impresa non sono rilevanti. Non è inoltre necessario che l’attività persegua uno scopo lucrativo o realizzi utili. Possono così venir assoggettate all’imposta le persone menzionate all’articolo 21 capoverso 2 LIVA (persone fisiche, società di persone, persone giuridiche di diritto privato o di diritto pubblico, stabilimenti pubblici non autonomi e collettività di persone senza capacità giuridica).

È assoggettato all’imposta chi fornisce prestazioni imponibili secondo gli articoli 14 segg. D-LIVA e la cui cifra d’affari realizzata sul territorio svizzero supera annualmente i 100’000 franchi. Il fatto che sia previsto un unico limite per determinare l’assoggettamento al posto dei tre attuali semplifica considerevolmente la regolamentazione dell’assoggettamento, finora di difficile comprensione. La regola speciale prevista all’articolo 25 capoverso 1 lettera a e d LIVA è soppressa. Come dimostrato dalla prassi, soprattutto il calcolo «del saldo d’imposta» in vista della determinazione del cosiddetto debito fiscale netto, comporta un dispendio amministrativo e, specie in caso di costituzione di piccole e medie imprese, provoca incertezze fiscali sia per le imprese interessate, sia per l’AFC. Per semplificare l’ambito dell’assoggettamento soggettivo e garantire la certezza del diritto, occorre pertanto sopprimere questo limite legato al debito fiscale netto. A titolo di compensazione e per sgravare il più possibile le piccole imprese – toccate da un dispendio amministrativo sproporzionato – il limite per l’assoggettamento è aumentato a 100’000 franchi di cifra d’affari. Di conseguenza, circa 13’000 piccole imprese oggi contri-