Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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Art. 10 Assoggettamento volontario

L’assoggettamento volontario, attualmente disciplinato dall’articolo 27 LIVA, è stato interamente ristrutturato e semplificato. In linea di massima ogni impresa deve fruire della possibilità di assoggettarsi volontariamente all’imposta sul valore aggiunto. L’assoggettamento consente di evitare in grandissima misura la tassa occulta e le distorsioni di concorrenza. Ecco perché si rinuncia totalmente a un limite minimo di cifra d’affari. L’assoggettamento è possibile già quando non è ancora realizzata alcuna cifra d’affari, in particolare nel caso delle cosiddette imprese start-up, ossia imprese di nuova creazione che nel corso della prima fase non fanno altro che investire, senza realizzare ancora utili. La dispendiosa e poco sensata presentazione dei piani aziendali conformemente all’articolo 27 capoverso 2 LIVA in vigore è soppressa. Ciò implica tuttavia una gestione e un’attività aziendale orientata al conseguimento regolare di introiti85. La nuova regolamentazione permette altresì alle imprese svizzere di rimanere assoggettate per un periodo liberamente lungo durante la fase di liqCodice IVAazione. In questo modo la regolamentazione speciale dell’articolo 29bisLIVA applicabile agli impianti nucleari può essere applicata a tutte le altre imprese e la disposizione speciale diviene come tale superflua.

Per l’assoggettamento volontario sono richieste le seguenti condizioni:

a. La normativa dell’assoggettamento volontario si applica primariamente alle im-

prese “svizzere”, ossia alle imprese che hanno sul territorio svizzero la sede della loro attività economica o perlomeno uno stabilimento d’impresa. L’obiettivo non è di discriminare le imprese estere sul territorio svizzero, bensì di tenere conto del fatto che non sono ivi situate e che pertanto possono originare notevoli complicazioni amministrative e perdite finanziarie per l’AFC. Occorre inoltre evitare che al posto della procedura di rimborso secondo l’articolo 90 capoverso 2 lettera b LIVA le imprese estere optino a favore dell’assoggettamento volontario per agevolare in tal modo l’adempimento delle condizioni per fare valere l’imposta precedente. Di massima le imprese senza sede o stabilimento di impresa sul territorio svizzero possono pertanto divenire contribuenti soltanto se adempiono le condizioni dell’assoggettamento volontario (in particolare tramite forniture di beni e prestazioni di servizi in territorio svizzero).

b. In casi particolari l’assoggettamento volontario all’imposta svizzera può essere

sensata anche per le imprese domiciliate all’estero e che non effettuano forniture sul territorio svizzero né vi posseggono stabilimenti di impresa. Ciò è il caso se l’assoggettamento procura una semplificazione amministrativa essenziale o è necessario allo svolgimento dell’attività commerciale. Si pensi ad esempio ai fornitori olandesi di fiori che solo tramite il proprio assoggettamento volontario possono disbrigare le formalità di importazione con la dovuta rapidità.

L’impresa deve garantire di adempiere regolarmente i propri obblighi legati all’assoggettamento (invio dei rendiconti IVA, risposta alla corrispondenza entro i termini, ecc.).

Capoverso 2: La liberalizzazione dell’assoggettamento volontario rappresenta un’enorme semplificazione per le imprese. Essa estende tuttavia anche le possibilità di frode, specie quando vengono versate eccedenze di imposta precedente importanti (come in caso di sgravio fiscale successivo), parzialmente e sull’arco di diversi anni, al contribuente volontario. Se col tempo si constata che le eccedenze non erano giu-

85 Cfr. definizione d’impresa, art. 3 lett. f D-LIVA.