Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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c) Soltanto quando l’esame dell’assoggettamento avviene nel corso dell’anno in cui
è iniziata l’attività (annuncio tardivo) bisogna ammettere che spesso le cifre d’affari annunciate sono le entrate.
Il cambiamento del sistema di rendiconto secondo le controprestazioni convenute non apporta nè vantaggi nè svantaggi all’amministrazione, ma offre semplificazioni ai contribuenti poiché di regola tutti i calcoli complicati vengono soppressi. Tuttavia, per motivi di parità di trattamento dei contribuenti, una cifra d’affari ai sensi della lettera a andrebbe mantenuta per le operazioni realizzate in contanti e quelle a credito.
Il capoverso 3 reca un’importante normativa per evitare la doppia imposizione di prestazioni eseguite da un’impresa con sede all’estero e sottoposte all’imposta a carico dell’acquirente. Il fatto che il destinatario della prestazione sia assoggettato in quanto soggetto all’imposta a carico dell’acquirente (raggiungimento del limite di 10’000 franchi) e se all’occorrenza la dichiara effettivamente non ha alcun influsso sull’assoggettamento e sul debito fiscale del prestatore. Le prestazioni effettuate secondo il principio del luogo del destinatario e che soggiacciono quindi all’imposta a carico dell’acquirente (art. 34 segg. D-LIVA) non sono prese in considerazione per determinare l’inizio dell’assoggettamento obbligatorio di un’impresa estera. Pertanto, l’impresa estera che esegue esclusivamente questo tipo di prestazioni non sarà assoggettata in territorio svizzero. Per contro,se l’impresa estera esegue in territorio svizzero forniture di beni o prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 D-LIVA, le cifre d’affari che ne risultano sono determinanti per valutarne l’assoggettamento obbligatorio, assoggettamento che interviene quando viene superato il limite di 100 000 franchi.
Alle imprese estere di telecomunicazione si applica, come eccezione a quest’eccezione, la norma secondo la quale le prestazioni di telecomunicazione fornite a destinatari non contribuenti in territorio svizzero devono essere prese in considerazione per l’assoggettamento. Dal profilo del contenuto ciò corrisponde esattamente alla norma già sperimentata (art. 25 cpv. 1 lett. c LIVA). A questo riguardo va detto che il testo della norma è altrettanto semplice quanto lo permette la complessità della materia. Le imprese di telecomunicazione ne hanno dimestichezza. Le imprese svizzere non devono preoccuparsi di questa difficile disposizione.
Capoverso 4: per quanto riguarda il trattamento degli stabilimenti d’impresa a livello di IVA sussiste una certa insicurezza giuridica. Secondo la prassi, gli stabilimenti d’impresa situati in territorio svizzero e con sede principale in territorio svizzero sono trattati come un unico soggetto fiscale (unità dell’impresa). Per contro, e questo senza base legale corrispondente, gli stabilimenti situati in territorio svizzero e all’estero (sede principale o stabilimenti d’impresa), non sono trattati, per quel che concerne le prestazioni di servizi transfrontaliere, come un unico soggetto fiscale. Per risolvere la questione, il capoverso 4 stabilisce che la sede di un’impresa situata sul territorio svizzero, come pure tutti gli stabilimenti d’impresa, costituiscano un solo soggetto fiscale. In tal modo l’attuale prassi avrà una base legale. Per contro, gli stabilimenti d’impresa esteri di un’impresa svizzera non possono venir considerati come appartenenti a un medesimo soggetto fiscale.