Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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stificate, è certamente possibile effettuare una ripresa fiscale, mentre è più difficile incassare l’imposta versata a torto. Pertanto, l’AFC deve potere far dipendere l’assoggettamento volontario dalle prestazioni di garanzie. In generale, ciò non dovrebbe costituire un onere supplementare per le imprese, poiché esse devono prestare garanzie in numerosi altri casi (ad es. per ottenere crediti bancari).

Art. 11 Servizi autonomi

L’assoggettamento delle collettività pubbliche è disciplinato da un apposito articolo, perché questa normativa è relativamente complicata. Le condizioni subiscono invece modifiche rispetto ad oggi (art. 23 LIVA). L’enumerazione dei servizi autonomi è stata completata con gli enti giuridicamente dipendenti, che vanno anch’essi trattati come servizi autonomi. È invece soppresso il concetto nebuloso e poco chiaro di «persone e organizzazioni alle quali sono affidati compiti di diritto pubblico».

Il capoverso 3 prevede come finora la possibilità di trattare più servizi di una collettività pubblica come un unico soggetto fiscale. Le collettività potranno come sinora scegliere il sistema di rendiconto in funzione del tipo d’imposizione scelta (come gruppo o come unità). Potranno inoltre riunire più servizi in un gruppo e costituire più gruppi in seno alla medesima collettività. In tal caso tuttavia, un servizio potrà far parte di un solo gruppo. Contrariamente all’attuale testo di legge, si è rinunciato menzionare la parola “gruppo” per fare una netta distinzione fra questa possibilità e quella prevista all’art. 12 D-LIVA in materia di imposizione di gruppo.

Art. 12 Imposizione di gruppo

È stato fortemente rielaborato e semplificato l’istituto dell’imposizione di gruppo, attualmente disciplinato dall’articolo 22 LIVA. Le condizioni e la cerchia delle imprese che possono farne parte corrispondono alla regolamentazione attuale, ma la formulazione è stata semplificata. Tutte le persone, quindi anche le persone fisiche che gestiscono un’impresa possono riunirsi in un gruppo. Occorre tuttavia che queste persone siano effettivamente sottoposte a una direzione unica, ossia che possano essere dominate sia tramite diritti di partecipazione (a livello di capitale, ma anche di diritti di voto), sia tramite un contratto di dominio da parte del titolare della direzione unica (capogruppo). Nella fattispecie, ci si può chiedere se le persone fisiche possano essere sottoposte a una direzione unica tramite un contratto di dominio. I limiti sono posti anzitutto dal diritto civile, che non ammette i contratti leonini. Pertanto, la partecipazione di persone fisiche potrebbe essere possibile, come sinora, soltanto entro stretti limiti. Non è necessario che il titolare della direzione unica sia un’impresa o sia domiciliato in Svizzera.

Se sono adempite le relative condizioni vi è come finora un diritto all’autorizzazione di un gruppo IVA. Anche in futuro l’imposizione di gruppo verrà effettuata unicamente su corrispondente richiesta. La nuova formulazione della legge non muta quindi la prassi attuale.

Il vigente articolo 22 capoverso 3 LIVA consente già oggi – per il tramite di una formulazione complicata, ma praticamente priva di contenuto –di non integrare in un gruppo le società appartenenti a un gruppo d’imposizione. Il capoverso in questione è stato abrogato. Pertanto nella cerchia di una direzione unica, tutte le nuove imprese sono libere di far parte o no del gruppo. Per motivi di ottimizzazione economica