Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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questo modo di procedere determinerà verosimilmente una struttura di gruppo ottimale dal profilo della sistematica fiscale e quindi in definitiva un raggiungimento ottimale degli obiettivi, sulla cui base è peraltro prevista l’imposizione di gruppo. Si ritiene che nella prassi ciò provocherà una diminuzione delle società partecipanti a un’imposizione di gruppo e pertanto anche un disinnesco dell’attuale problematica in materia di responsabilità e di amministrazione. D’altro canto le difficoltà di calcolo della riduzione dell’imposta precedente dei gruppi diminuiscono. Un disciplinamento più liberale dell’appartenenza al gruppo è fonte di semplificazioni anche per la stessa amministrazione.

La normativa attuale dell’imposizione di gruppo comporta una contraddizione, nel senso che l’articolo 22 capoverso 1 LIVA parla del gruppo come di «un singolo contribuente» (= un soggetto fiscale) mentre – in contrasto con il capoverso 2 – limita le ripercussioni dell’imposizione di gruppo alle operazioni interne al gruppo e tratta quindi la singola impresa del gruppo come un soggetto fiscale. Anche questo capoverso è abrogato. Da ciò risulta chiaramente che il gruppo IVA costituisce un soggetto fiscale. Ecco perché, durante il periodo di appartenenza al gruppo, le singole imprese del gruppo non sono considerati ai fini dell’IVA soggetti fiscali propri, al pari degli stabilimenti di impresa siti sul territorio svizzero. La rinuncia alla qualità di soggetto fiscale dell’impresa del gruppo e la nuova costituzione del gruppo come soggetto fiscale costituiscono pertanto gli effetti essenziali dell’imposizione di gruppo.

Nella misura in cui le imprese si riuniscono in un gruppo e un’impresa costituisce con la sua sede e gli eventuali stabilimenti di impresa un’unità IVA vincolante, l’impresa deve decidere se intende o no partecipare al gruppo con tutti i suoi stabilimenti di impresa svizzeri. Ciò vale a prescindere dal fatto che abbia la sua sede in territorio svizzero o all’estero. Se quindi un’impresa estera con stabilimenti di impresa in Svizzera decide di aderire a un gruppo svizzero, questo vale per tutti gli stabilimenti di impresa svizzeri. Così, se un’impresa estera con stabilimenti d’impresa in Svizzera decide di fare parte del gruppo d’imposizione svizzero, questa decisione vale per tutti gli stabilimenti d’impresa svizzeri. Se a prescindere dai suoi stabilimenti di impresa svizzeri l’impresa effettua inoltre direttamente forniture imponibili sul territorio svizzero, è comunque ipotizzabile che all’impresa estera sia assegnato un proprio numero IVA proprio per queste operazioni dirette e che essa le realizzi all’infuori del gruppo IVA. Non è possibile evitare questa situazione perché né gli stabilimenti di impresa svizzeri, né l’AFC devono avere conoscenza di queste attività dirette.

Art. 13 Inizio e fine dell’assoggettamento

La ristrutturazione generale dell’assoggettamento soggettivo ha permesso di disciplinarne in maniera più semplice e trasparente l’inizio e la fine. Gli articoli 28, 29 e 56 capoverso 3 LIVA sono raggruppati nel nuovo articolo 13 D-LIVA.

Il capoverso 1 disciplina l’inizio dell’assoggettamento obbligatorio. In merito si opera una distinzione tra il caso normale della lettera a, i servizi autonomi della lettera b (anche in questo caso subentra come ulteriore criterio di inizio dell’assoggettamento la norma secondo la quale le cifre d’affari provenienti da prestazioni imponibili a terzi che non siano collettività pubbliche devono superare 25’000 franchi all’anno) e il caso speciale della lettera c.