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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine
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la prestazione è considerata fornita dal rappresentato se:
a. la persona può comprovare che agisce come rappresentante
e può chiaramente identificare il rappresentato; e
b. comunica al destinatario della prestazione l’esistenza di un
rapporto di rappresentanza.
2Se una persona agisce in proprio nome ma per conto di un
rappresentato, la prestazione è considerata fornita dal rappresen-
tante.
Sezione 2: Prestazioni non imponibili Sezione 2: Prestazioni non imponibili Sezione 2: Prestazioni non imponibili
Art. 18 Prestazioni escluse dall’imposta Art. 18 Prestazioni escluse dall’imposta Art. 18 Prestazioni escluse dall’imposta
1Sono escluse dall’imposta:1 Sono escluse dall’imposta:1 Sono escluse dall’imposta:
1. il trasporto di beni che sottostanno ai servizi riservati in 1. le prestazioni di assicurazione, comprese le prestazioni 1. le prestazioni di assicurazione, comprese le prestazioni conformità della legge del 30 aprile 19973 sulle poste di agente o di intermediario d’assicurazione; di agente o di intermediario d’assicurazione;
(LPO) nonché la fornitura di francobolli valevoli sul 2. le prestazioni bancarie, compresa la mediazione di tali 2. le prestazioni bancarie, compresa la mediazione di tali territorio svizzero; prestazioni. Le prestazioni bancarie comprendono: prestazioni. Le prestazioni bancarie comprendono:
2. le prestazioni della medicina umana; sono tali segna- a. la concessione e la mediazione di crediti, a. la concessione e la mediazione di crediti,
tamente: b. la concessione di garanzie, b. la concessione di garanzie,
a. il trattamento curativo e le cure somministrati dal c. le operazioni relative al deposito di fondi, ai conti c. le operazioni relative al deposito di fondi, ai conti personale medico riconosciuto dallo Stato o sotto la correnti, ai pagamenti, alle girate, correnti, ai pagamenti, alle girate,
sua responsabilità,
d. le operazioni relative ai crediti pecuniari, agli asse- d. le operazioni relative ai crediti pecuniari, agli asse-
b. la diagnostica eseguita dal personale medico e gni e ad altri effetti commerciali; è invece imponi- gni e ad altri effetti commerciali; è invece imponil’analitica, in relazione con pazienti definiti, bile il ricupero di crediti (operazioni d’incasso), bile il ricupero di crediti (operazioni d’incasso),
c. la somministrazione di medicinali e l’impiego di e. le operazioni relative ai mezzi legali di pagamento; e. le operazioni relative ai mezzi legali di pagamento; apparecchi e mezzi ausiliari medici nell’ambito del sono invece imponibili i pezzi da collezione (ban- sono invece imponibili i pezzi da collezione (bantrattamento curativo e delle cure in ospedali, case conote e monete) che normalmente non vengono conote e monete) che normalmente non vengono per anziani, case di cura e case per disabili, utilizzati come mezzo legale di pagamento, utilizzati come mezzo legale di pagamento,
d. le prestazioni strettamente legate al trattamento in f. le operazioni relative a cartevalori; sono invece im- f. le operazioni relative a cartevalori; sono invece imospedali, case per anziani, case di cura e case per di- ponibili la custodia e la gestione di cartevalori (de- ponibili la custodia e la gestione di cartevalori (desabili, come le prestazioni di alloggio, vitto, comu- positi ecc.), compresi i collocamenti fiduciari, positi ecc.), compresi i collocamenti fiduciari,
nicazione e intrattenimento,
g. gli investimenti collettivi di capitali secondo la leg- g. gli investimenti collettivi di capitali secondo la leg-
e. la fornitura di impianti, protesi e apparecchi ortope- ge del 23 giugno 20065 sugli investimenti collettivi ge del 23 giugno 20065 sugli investimenti collettivi dici, fissati al corpo del paziente nell’ambito di un (LICol), (LICol),
trattamento curativo da personale medico ricono-
sciuto dallo Stato, 3. il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi 3. il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi e parti di fondi; e parti di fondi;
3 RS 783.0
4RS 210
5 RS 951.31
Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto10