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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine

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plessivo di vendita.

Art. 22 Aliquote d’imposta Art. 22 Aliquota d’imposta Art. 22 Aliquote d’imposta

1L’imposta ammonta al 2,4 per cento: L’imposta ammonta al 6 per cento sulle prestazioni imponibili1 L’imposta ammonta al 3,4 per cento sulle seguenti prestazio-

a. sulle forniture e sul consumo proprio dei beni seguenti: e sul consumo proprio. ni:

1. acqua trasportata in condotte, 1. le forniture di acqua trasportata in condotte;

2. prodotti commestibili e bevande, eccettuate le bevande 2. le forniture di derrate alimentari e additivi secondo la

alcoliche; l’aliquota del 2,4 per cento non si applica a legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti prodotti commestibili e a bevande offerti nell’ambito di d’uso8, anche se rientrano nell’ambito di prestazioni prestazioni della ristorazione. È considerata prestazione del settore della ristorazione. Sono tuttavia imponibili della ristorazione la fornitura di prodotti commestibili e all’aliquota normale i generi voluttuari come tabacco e bevande quando il contribuente li prepara e li serve di- bevande alcoliche;

rettamente presso il cliente oppure tiene a disposizione 3. le prestazioni del settore alberghiero;

impianti particolari per il consumo sul posto; è appli- 4. le forniture di pesci commestibili;

cabile l’aliquota ridotta se i prodotti commestibili e le 5. forniture di cereali (cereali panificabili, da semina e da bevande sono destinati a essere asportati o forniti, e a foraggio);

tale scopo sono stati adottati provvedimenti organizza-

tivi adeguati oppure se i prodotti commestibili e le be- 6. le forniture di sementi e bulbi;

vande sono offerti in distributori automatici, 7. le forniture di alimenti per animali;

3. bestiame, pollame, pesci, 8. le forniture di medicinali;

4. cereali, 9. le prestazioni della medicina umana; sono tali segna-

5. sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, tamente:

innesti, fiori recisi e rami, anche in arrangiamenti, a. il trattamento curativo e le cure somministrati dal mazzi, corone e simili. Purché venga allestita una fattu- personale medico riconosciuto dallo Stato o sotto la ra separata, la fornitura di questi beni è imponibile con sua responsabilità,

l’aliquota ridotta anche se è stata effettuata in combi- b. la diagnostica eseguita dal personale medico e nazione con una prestazione imponibile con l’aliquota l’analitica, in relazione con pazienti definiti,

normale, c. la somministrazione di medicinali e l’impiego di

6. alimenti e strame per animali, acidi per l’insilamento, apparecchi e mezzi ausiliari medici nell’ambito del concimi, trattamento curativo e delle cure in ospedali, case

7. preparati fitosanitari, materiali di pacciamatura e altri per anziani, case di cura e case per disabili,

materiali vegetali di copertura, d. le prestazioni strettamente legate al trattamento in

8. medicinali, ospedali, case per anziani, case di cura e case per

9. giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere disabili, come le prestazioni di alloggio, vitto, copubblicitario, del genere definito dal Consiglio federa- municazione e intrattenimento,

le; e. la fornitura di impianti, protesi e apparecchi orto-

b. sulle prestazioni di servizi delle società di radio e televisio- pedici, fissati al corpo del paziente nell’ambito di

ne, tranne quelle aventi carattere commerciale; un trattamento curativo da personale medico riconosciuto dallo Stato,

c. sulle operazioni menzionate dall’articolo 18 capoverso 1

numeri 7–9; f. le prestazioni di cura fornite a domicilio da personale medico riconosciuto dallo Stato (Spitex),

d. sulle prestazioni nel settore dell’agricoltura consistenti nel-

8 RS 817.0

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