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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine
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plessivo di vendita.
Art. 22 Aliquote d’imposta Art. 22 Aliquota d’imposta Art. 22 Aliquote d’imposta
1L’imposta ammonta al 2,4 per cento: L’imposta ammonta al 6 per cento sulle prestazioni imponibili1 L’imposta ammonta al 3,4 per cento sulle seguenti prestazio-
a. sulle forniture e sul consumo proprio dei beni seguenti: e sul consumo proprio. ni:
1. acqua trasportata in condotte, 1. le forniture di acqua trasportata in condotte;
2. prodotti commestibili e bevande, eccettuate le bevande 2. le forniture di derrate alimentari e additivi secondo la
alcoliche; l’aliquota del 2,4 per cento non si applica a legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti prodotti commestibili e a bevande offerti nell’ambito di d’uso8, anche se rientrano nell’ambito di prestazioni prestazioni della ristorazione. È considerata prestazione del settore della ristorazione. Sono tuttavia imponibili della ristorazione la fornitura di prodotti commestibili e all’aliquota normale i generi voluttuari come tabacco e bevande quando il contribuente li prepara e li serve di- bevande alcoliche;
rettamente presso il cliente oppure tiene a disposizione 3. le prestazioni del settore alberghiero;
impianti particolari per il consumo sul posto; è appli- 4. le forniture di pesci commestibili;
cabile l’aliquota ridotta se i prodotti commestibili e le 5. forniture di cereali (cereali panificabili, da semina e da bevande sono destinati a essere asportati o forniti, e a foraggio);
tale scopo sono stati adottati provvedimenti organizza-
tivi adeguati oppure se i prodotti commestibili e le be- 6. le forniture di sementi e bulbi;
vande sono offerti in distributori automatici, 7. le forniture di alimenti per animali;
3. bestiame, pollame, pesci, 8. le forniture di medicinali;
4. cereali, 9. le prestazioni della medicina umana; sono tali segna-
5. sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, tamente:
innesti, fiori recisi e rami, anche in arrangiamenti, a. il trattamento curativo e le cure somministrati dal mazzi, corone e simili. Purché venga allestita una fattu- personale medico riconosciuto dallo Stato o sotto la ra separata, la fornitura di questi beni è imponibile con sua responsabilità,
l’aliquota ridotta anche se è stata effettuata in combi- b. la diagnostica eseguita dal personale medico e nazione con una prestazione imponibile con l’aliquota l’analitica, in relazione con pazienti definiti,
normale, c. la somministrazione di medicinali e l’impiego di
6. alimenti e strame per animali, acidi per l’insilamento, apparecchi e mezzi ausiliari medici nell’ambito del concimi, trattamento curativo e delle cure in ospedali, case
7. preparati fitosanitari, materiali di pacciamatura e altri per anziani, case di cura e case per disabili,
materiali vegetali di copertura, d. le prestazioni strettamente legate al trattamento in
8. medicinali, ospedali, case per anziani, case di cura e case per
9. giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere disabili, come le prestazioni di alloggio, vitto, copubblicitario, del genere definito dal Consiglio federa- municazione e intrattenimento,
le; e. la fornitura di impianti, protesi e apparecchi orto-
b. sulle prestazioni di servizi delle società di radio e televisio- pedici, fissati al corpo del paziente nell’ambito di
ne, tranne quelle aventi carattere commerciale; un trattamento curativo da personale medico riconosciuto dallo Stato,
c. sulle operazioni menzionate dall’articolo 18 capoverso 1
numeri 7–9; f. le prestazioni di cura fornite a domicilio da personale medico riconosciuto dallo Stato (Spitex),
d. sulle prestazioni nel settore dell’agricoltura consistenti nel-
8 RS 817.0
Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto19