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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine
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le forniture, riparazioni e manutenzioni dei beni installati in tali aeromobili o dei beni che servono al loro funzionamento; le forniture di beni destinate al rifornimento degli aeromobili, nonché le prestazioni di servizi effettuate per i bisogni immediati di tali aeromobili e del loro carico;
9. le prestazioni di servizi effettuate espressamente in nome e per conto di terzi da mediatori, se la prestazione oggetto della mediazione è esente dall’imposta in virtù del presente articolo oppure è realizzata unicamente all’estero. Se la prestazione oggetto della mediazione è effettuata sia sul territorio svizzero, sia all’estero, soltanto la quota di mediazione concernente l’operazione all’estero è esente dall’imposta;
10. le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da agenzie di viaggio e organizzatori di manifestazioni, purché questi si avvalgano di forniture e di prestazioni di servizi che terzi prestano all’estero. Se tali prestazioni di terzi sono effettuate sia sul territorio svizzero sia all’estero, soltanto la quota della prestazione di servizi dell’agenzia di viaggio o dell’organizzatore concernente le operazioni all’estero è esente dall’imposta.
2Per garantire la neutralità concorrenziale, il Consiglio federale può esentare dall’imposta i trasporti aerei, ferroviari e di bus transfrontalieri.
3Si ha esportazione diretta ai sensi del capoverso 1 numero 1 quando il bene oggetto della fornitura viene depositato in un deposito franco doganale sul territorio svizzero o all’estero senza essere stato utilizzato. Per operazioni a catena l’esportazione diretta si estende a tutti i partecipanti. Prima della sua esportazione il bene oggetto della fornitura può essere lavorato o trasformato da incaricati dell’acquirente non contribuente.
Capitolo 3: Calcolo dell’imposta e aliquota d’imposta Capitolo 3: Calcolo dell’imposta e aliquota d’imposta Capitolo 3: Calcolo dell’imposta e aliquota d’imposta
Art. 20 Base di calcolo Art. 20 Base di calcolo Art. 20 Base di calcolo
1L’imposta è calcolata sulla controprestazione.
2In caso di prestazioni a persone prossime, si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti.
3In caso di prestazioni al personale si considera come base di calcolo la controprestazione effettivamente pagata dal persona-
Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto17